Il non frequente utilizzo, tutto sommato, del ricorso alla giustizia straordinaria avanti il Capo dello Stato, non può esimere l’operatore che lo sceglie dall’evidenziare la lacunosità del sistema processuale/contributivo, da applicarsi evidentemente in via analogica in caso di trasposizione, in punto -non certo indifferente per le tasche dei cittadini– di spettanza dell’obbligo di versamento del contributo unificato, in ottemperanza all’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Come noto, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, normato nel suo intricato incedere dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, è esente dal pagamento del contributo unificato, in quanto soggetto alla sola allegazione della normale marca da bollo ad uso amministrativo.
Le posizioni “processuali” che sorgono per effetto della notifica del ricorso straordinario, collimano perfettamente con quelle tipiche del processo amministrativo avanti l’A.G.A.. Vi è un ricorrente, una amministrazione intimata che ha emanato l’atto, e solo eventualmente il controinteressato.
Non rilevano, invece, ai fini che ci occupano, le abbastanza contorte modalità da seguirsi dopo la notifica del ricorso, al fine di farlo pervenire nella sua sede naturale, ovverosia al Ministero competente in sede romana, ex art. 9 D.P.R. cit.. Non si dubiti, tuttavia, della efficienza dell’Ufficio competente costituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che più che tempestivamente provvede alle comunicazioni attinenti l’individuazione del Ministero competente, cui trasmette immediatamente il fascicolo.
Ciò che rileva è, invece, la facoltà concessa ai controinteressati dall’art. 10 del citato D.P.R., di trasporre il ricorso (già a tutti gli effetti pendente aventi il Capo dello Stato) in sede giurisdizionale, da esercitarsi a pena di decadenza entro il termine di giorni 60 dalla notificazione del ricorso stesso.
Recita poi la norma –e veniamo al dunque- che “in tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente (per territorio), nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale…”.
Appare di tutta evidenza che, da un lato la trasposizione in sede giurisdizionale avviene nell’esercizio di una mera facoltà di cui è titolare il solo controinteressato, dall’altro e per converso, che il ricorrente originario viene messo, dalle scelta della trasposizione, in una posizione di soggezione processuale.
Tale facoltà non è esente da oneri per il ricorrente originario, che, per l’appunto, deve a pena di decadenza costituirsi nel giudizio così unilateralmente trasposto.
Il tenore lettera della norma di cui all’art. 10 D.P.R. cit. pare assai chiaro. Avviene in caso di esercizio di detta facoltà una inversione -almeno sul piano formale- della posizione processuale delle parti, poiché il ricorrente originario si deve (solo) costituire nel nuovo giudizio, che, è bene rammentarlo, sotto il profilo processuale è già pendente per effetto della notificazione dell’atto di trasposizione fatta dal controinteressato, che per ciò avanti l’A.G.A., ai fini della regolarizzazione degli aspetti tributari, non potrà che diventare il ricorrente formale.
Ed invero, il ricorrente originario si limita expressis verbis, in base alla norma, ad “insistere nel ricorso” (cfr. sempre l’art. 10 D.P.R. cit.).
Non pare ammissibile, dunque, che l’esercizio di una facoltà del controinteressato, consistente appunto nella scelta di trasporre il ricorso in sede giurisdizionale, esponga sic et simpliciter il ricorrente originario –che si costituisce soltanto nel nuovo giudizio- al pagamento del contributo unificato, solo perché –ed ecco la seconda anomalia- la legge gli impone, peraltro sotto pena di decadenza, di depositare nella segreteria del Giudice competente l’atto di costituzione.
La semplice lettura dell’art. 14 del D.P.R. 115/2002, recante norme in materia di contributo unificato, potrebbe trarre in inganno, poiché essa dice espressamente che “la parte che per prima si costituisce in giudizio, (oppure) che deposita il ricorso introduttivo… è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”.
Entrambe le casistiche possono apparentemente trovare applicazione al caso della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La locuzione “costituzione in giudizio”, evidentemente dedicata al processo civile (come del resto reca la rubrica dell’articolo) trova il suo corrispondente letterale nel dettato dell’art. 10 del D.P.R. cit., come pure trova corrispondenza, nella medesima norma, la locuzione deposito del ricorso rectius “dell’atto di costituzione”, che invece è tipicamente dedicata al processo amministrativo.
L’architettura della norma tributaria è stata però evidentemente studiata tenendo conto del potere dispositivo della parte processuale che deliberatamente sceglie di agire in giudizio, vuoi con le forma della citazione, vuoi con quelle del ricorso avanti l’A.G.O. o avanti l’A.G.A., cioè nel senso del tipico sistema processuale tradizionale, che mal si attaglia al caso specialissimo della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, che costringe il ricorrente originario a subirla senza rimedi oppositivi.
Nello specifico caso della trasposizione si viene, infatti, a creare una fase processuale intermedia, che inizia con la notifica dell’atto di opposizione del controinteressato (che assume dunque la veste di ricorrente formale) e che si conclude con la notifica dell’atto di costituzione del ricorrente originario (che assume la veste di resistente).
In buona sostanza appare assai diverso, sotto il profilo degli effetti decadenziali, il caso del ricorrente tradizionale che ha notificato il ricorso e che dunque sia naturalmente obbligato al pagamento del contributo unificato in sede di deposito, dal caso in cui il ricorrente originario avanti il Capo dello Stato (giudice naturale), che ha deliberatamente scelto tale mezzo di tutela, si veda costretto al pagamento del (con)tributo per effetto di una scelta processuale altrui.
Appare così evidente, che l’inversione delle posizioni processuali, in situazione di litis pendenza (n.b. è già avvenuta la notifica ed il deposito dell’originario ricorso), impone di ritenere, sotto pena di una evidente iniquità del sistema- che l’obbligato alla corresponsione del contributo unificato sia il controinteressato (ricorrente formale avanti l’A.G.A.) che ha esercitato la facoltà di trasposizione.
Non da ultimo, nel silenzio della legge (e nella scarsità della pratica), ci si deve altresì chiedere se l’art. 14 del D.P.R. 115/2002 possa in ogni caso applicarsi alla trasposizione del ricorso straordinario, ciò nella misura in cui non vi è alcun obbligo espressamente imposto dalla legge, di depositare a cura dell’opponente (ricorrente originario) il ricorso già pendente avanti il Capo dello Stato (nella norma si parla solo di deposito dell’atto di costituzione notificato), potendosi ritenere, invece, che vi sia un obbligo a cura della cancelleria del Giudice amministrativo di fare richiesta al Ministro competente del fascicolo contenente l’originale del ricorso notificato, cosicché non vi sarebbe né una parte che si costituisce per prima, né il deposito di un ricorso.
Infine, ma solo per creare spunti di riflessione sistematica, viene da guardare con attenzione agli artt. 3, 23 e 25 della Costituzione. I principi di uguaglianza (delle parti nel processo); del divieto di imporre prestazioni patrimoniali se non in base alla legge (non è così certa la possibilità del ricorso all’analogia in codesto caso); e di precostituzione del giudice naturale (la scelta del Capo dello Stato come mezzo di tutela) sono rispettati nel caso che ci occupa? Il tema è, forse, meritevole di più autorevoli approfondimenti.