Ritiro patente di guida – sospensione del provvedimento – applicabilità dell’art. 669 sexies c.p.c. nel procedimento di impugnazione avanti il Giudice di Pace – deroga all’art. 204 bis del codice della strada.

Ritiro patente di guida – sospensione del provvedimento – applicabilità dell’art. 669 sexies c.p.c. nel procedimento di impugnazione avanti il Giudice di Pace – deroga all’art. 204 bis del codice della strada.

Giudice di Pace di Feltre (BL)

Decreto di sospensione inaudita altera parte n. 505/11 del 25.6.2011

D. S. F. (avv. Luca Gadenz) c/ Prefettura di Belluno

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Infrazioni al Codice della Strada – Eccesso di velocità oltre i 40 km/h ex art. 142 comma 9 del Codice della Strada – Opposizione a sanzione amministrativa che prevede sanzione amministrativa accessoria del ritiro e della sospensione della patente di guida – Telelaser – concessione della sospensione del provvedimento inaudita altera parte ex art. 669 sexies comme 2 c.p.c. – applicabilità della norma in deroga al comma 3 bis dell’art. 204 bis del Codice della Strada.

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Il decreto che si annota, emesso dal Giudice di Pace di Feltre nell’ambito di un ricorso contenente istanza di sospensione proposto ex artt. 204 e 204 bis del Codice della Strada (d’ora in poi c.d.s.), fa emergere almeno una interessante novità in punto di concessione della sospensiva.

In base alla nuova formulazione del c.d.s., in applicazione del comma 3 bis dell’art. 204 bis, il Giudice di Pace, allorché esamini un ricorso contenente istanza di sospensione, non può più, come nell’ante novella, pronunciarsi subito su detta istanza, all’occorrenza anche inaudita altera parte, bensì egli deve sempre fissare la prima udienza con termini di comparizione ridotti a 20 giorni (in luogo dei 30 canonici) e decidere sull’istanza di sospensiva nel necessario contraddittorio delle parti.

Il legislatore pare abbia, dunque, soppresso il potere del Giudice di Pace di accordare subito la sospensione della efficacia del provvedimento impugnato, sacrificando in nuce tale fondamentale forma di tutela cautelare, edulcorando tale vulnus con la riduzione del termine da trenta a venti giorni per la fissazione dell’udienza. Ne deriva che se il ricorrente, come nel caso deciso, viene sottoposto ad esempio ad una sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per trenta giorni, intanto sconta i primi venti e poi, semmai, potrà beneficiare della tutela cautelare, forse, a sanzione già scontata.

Negare la tutela cautelare immediata, ancorandola a termini di comparizione eccessivamente lunghi non appare infatti ragionevole, se si rapporta tale necessità al tenore sanzionatorio edittale imposto dal codice della strada in tema di sospensione della patente di guida, che coincide con il termine di 30 giorni per la fissazione della prima udienza.

Nel ricorso è stata avanzata una specifica istanza cautelare, fondata sulla gravità ed irreparabilità di un danno a formazione progressiva provocato al trasgressore, derivante sia dalla sua posizione lavorativa, sia sanitaria di uno stretto congiunto.

E’ stato richiesto al Giudice di Pace –tenuto conto delle circostanze allegate- di valutare l’applicabilità al caso di specie dell’art. 669 sexies c.p.c., che ammette, ai sensi del secondo comma, l’emissione in senso lato di un provvedimento di sospensiva inaudita altera parte, senza attendere la fissazione dell’udienza. Recita, infatti, la norma che: “Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, [Il Giudice] provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé […]”.

Attendere la fissazione dell’udienza andrebbe, infatti, a neutralizzare il diritto di difesa del ricorrente, nella misura in cui, a decorrere dalla data della verbalizzazione, sino a giungere alla data della prima udienza, lo stesso non può ricevere alcuna forma di tutela, scontando così di fatto interamente o quasi la sanzione, ancora prima che il Giudice si possa pronunciare sulla istanza di sospensiva. Per non dire, poi, del fatto che se il ricorso viene accolto, la sanzione accessoria si è già interamente scontata, senza titolo.

Nel caso all’esame, peraltro, l’impugnativa è stata proposta già contro il verbale di ritiro della patente di guida, emesso all’atto della infrazione, in quanto immediatamente contestata. Nessun dubbio, tuttavia, può porsi con riferimento alla immediata impugnabilità di tale atto, prima della emissione della ordinanza prefettizia che dispone la sospensione.

L’accoglimento della istanza di sospensiva con provvedimento reso inaudita altera parte non va, infatti, minimamente ad inficiare né l’emissione futura della ordinanza di sospensione, né il contraddittorio fra le parti, dato che alla prima udienza il Giudice, sempre in applicazione del secondo comma dell’art. 669 sexies c.p.c., ben potrà, all’occorrenza, anche revocare o modificare il decreto di sospensione immediata medio tempore concesso.

Non constano precedenti giurisprudenziali specifici in materia. Si rileva solamente che, comunque, alcuna norma vieta l’applicabilità anche al giudizio avanti il Giudice di Pace delle norme di cui agli artt. 669 bis e seguenti del c.p.c..

In particolare, l’applicabilità dell’art. 669 sexies c.p.c. al giudizio che ci occupa è ritenuta possibile da autorevole dottrina (De Stefano – in “Questioni controverse in materia di opposizione ex L. 689/1981, in Quaderni del C.S.M., Roma, 1984, pag. 174 sg.). L’autore ritiene però, in particolare, applicabili al procedimento avanti il Giudice di Pace i soli artt. 669 sexies, 669 decies, 669 undecies.

Di contrario avviso è, invece, lo Scalese, che con argomentazioni non condivisibili, non reputa applicabile l’art. 669 sexies secondo comma al procedimento di sospensiva avanti il Giudice di Pace, in tema di opposizione alle sanzioni amministrative (cfr. Le opposizioni alle sanzioni amministrative – Vincenzo Scalese – Collana diretta da Mario Barbuto e Vladimiro Zagrebelsky, Giuffrè Editore, pag. 158).

L’applicabilità del già più volte citato secondo comma dell’art. 669 sexies, appare, invece, allo stato, l’unico modo per poter rendere adeguata ed effettiva giustizia in via cautelare alle ragioni del ricorrente. Come detto, l’attesa della fissazione della prima udienza comporterebbe la vanificazione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, anche per la via cautelare, che non può essere vinto dal falso problema rappresentato dal rispetto delle regole del contraddittorio, principio, questo, che non viene inficiato dalla procedura prevista dalla citata norma di procedura.

A ciò si aggiunga che nel caso all’esame trattavasi di impugnativa di un provvedimento connesso (atto di ritiro della patente di guida), ad una sanzione amministrativa accessoria (futura ed in divenire) della sospensione della patente di guida. Ma la sanzione amministrativa principale è la sanzione pecuniaria, onde per cui, anche tenuto conto dei tradizionali principi di creazione giurisprudenziale formatisi in applicazione dell’art. 20 della L. 689/1981 (sanzioni amministrative accessorie), la sospensione della efficacia del provvedimento dovrebbe essere sempre un fatto automatico.

Forti dubbi di costituzionalità aleggiano, dunque, sulla nuova formulazione dell’art. 204 bis del codice della strada.

avv. Luca Gadenz

avvocato del foro di Trento



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