T.R.G.A. Sezione di Trento, sentenza n. 110 dell’8.4.2010

T.R.G.A. Sezione di Trento, sentenza n. 110 dell’8.4.2010

Stazioni radio base – Decisione su ricorso originariamente proposto avanti il Capo dello Stato – sua trasposizione avanti il T.R.G.A. ad opera del controinteressato – applicabilità o meno del regime della condanna alle spese processuali per soccombenza in caso di trasposizione – l’inversione delle parti processuali a seguito di trasposizione anche con riferimento al pagamento del contributo unificato.

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N. 00110/2010 REG.SEN.

N. 00033/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L. A., B. A., B. M., C. G., D. G., F. M., F. G., F. D., I. E., I. M., I. M., M. A., M. A., M. G., P. G., R. T., S. G., S. G., T. L., T. F., T. G., T. M., Z. D., Z. G. e Z. S., rappresentati e difesi dall’avv. Luca Gadenz, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Trento, Via Calepina, 50

contro

il Comune di Tonadico, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daria De Pretis, Nicolò Pedrazzoli e Fernando Spinelli ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, 15

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Vedova, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Pompeati in Trento, Via Grazioli, 31

per l’annullamento

della concessione ad edificare n. 39/2006 del 23.11.2006, rilasciata dal Comune di Tonadico al signor Scariglia Gabriele nella sua dichiarata qualità di rappresentante di TIM Italia S.p.A; del parere del Comitato Tecnico per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni n. 36/2006 del 15.5.2006; della D.I.A. a 30 giorni 14.7.2008 presentata al Comune di Tonadico dal signor Alessandro Guardagli; del parere del Comitato tecnico per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni n. 76 del 23.5.2008; delle note comunali del 14.7.2008 prot. n. 4412-T e del 12.8.2008 prot. n. 4412-T e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e di Telecom Italia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria ordinanza 28.2.2008 n. 26 con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti espongono di essere proprietari di immobili ubicati in località Lazer del Comune di Tonadico, ad eccezione dell’arch. Pezzato che è il progettista dell’area artigianale soggetta al piano attuativo PA2, al limitare della quale è stata autorizzata la controversa stazione radio – base di telefonia cellulare.

Avverso la relativa concessione edilizia ed il presupposto parere del Comitato tecnico provinciale sono state dedotte plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, in particolare sotto i seguenti profili:

1) la presenza di campi magnetici avrebbe introdotto un vincolo nell’utilizzo edificatorio in altezza delle proprietà dei ricorrenti; sarebbe stata omessa nell’istruttoria la considerazione dell’esistenza della zona artigianale PA2; sarebbero presenti stalle di bovini entro il raggio sensibile al campo elettromagnetico;

2) non sarebbe stato acquisito il parere della commissione edilizia comunale;

3) non sarebbe stato adeguatamente dimostrato il titolo legittimante dell’intestatario della concessione edilizia, qualificatosi solo mediante una scrittura privata semplice;

4) non sarebbe stata considerata la compresenza di due elettrodotti che contribuirebbero al campo elettromagnetico; sarebbe mancata la partecipazione del Comune alla riunione del Comitato tecnico provinciale; mancherebbero alcuni elaborati progettuali;

5) sarebbe stato violato il protocollo d’intesa 17.12.2003 tra l’ANCI ed il Ministero delle comunicazioni;

6) sarebbe mancato l’avviso ai ricorrenti di avvio del procedimento;

7) alla riunione del Comitato tecnico sarebbe mancata la presenza necessaria di un membro;

8 ) la legge 22.2.2001 n. 36 sarebbe incostituzionale nella parte in cui non prevede un aggiornamento scientifico sulle conseguenze dannose dell’elettrosmog.

Con motivi aggiunti le anzidette censure sono state estese alla D.I.A., a seguito della quale sarebbe stato successivamente dato impulso all’installazione di un ponte radio sul traliccio, con l’ulteriore allegazione che sarebbe stato violato l’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, per mancato avviso ai ricorrenti di avvio del relativo procedimento, vista la pendenza del ricorso introduttivo.

Si sono costituite in giudizio sia la Provincia autonoma di Trento, sia la controinteressata Telecom Italia S.p.A.

Entrambe hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, in quanto i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici sarebbero stati rispettati.

Nel merito, poi, hanno controdedotto e replicato puntualmente ai singoli motivi di ricorso.

Con istanza depositata in limine ed all’odierna udienza pubblica il difensore dei ricorrenti ha chiesto un rinvio della trattazione della causa, allegando la pendenza di chiarimenti che l’Amministrazione comunale si sarebbe ripromessa di fornire agli istanti in ordine al collocamento di ulteriori corpi irradianti sullo stesso traliccio.

Il difensore della Provincia autonoma di Trento si è, tuttavia, opposto al detto rinvio e sulla questione il Collegio si è riservato di decidere.

La detta domanda va peraltro respinta, apparendo, invero, la causa fin d’ora matura per la decisione, non ravvisandosi quale utile funzione assolverebbero i prospettati chiarimenti, posto che la validità e l’efficacia della concessione edilizia impugnata e della successiva D.I.A. non sono in alcun modo interessate da quanto l’Amministrazione si appresterebbe a comunicare ai ricorrenti, relativamente a diversi corpi irradianti.

Preliminarmente all’esame del merito va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione degli istanti, opposta dall’Amministrazione e dalla controinteressata nel rilievo che i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici sarebbero rispettati e, quindi, non vi sarebbe alcun interesse a contrastare l’installazione della stazione radio – base.

E’ sufficiente porre in evidenza per questo aspetto che i deducenti non si limitano a contestare il rispetto dei suddetti limiti di esposizione, che comunque è questione che attiene al merito della pretesa e non al titolo legittimante, ma appuntano i loro rilievi anche sulla legittimità del procedimento e delle valutazioni istruttorie, nonché sulla localizzazione e sulla stessa legittimità costituzionale della legge – quadro 22.2.2001 n. 36.

Nel merito, comunque, il ricorso è infondato.

Procedendo, nell’ordine logico, dalle censure di carattere procedimentale, va anzitutto disattesa quella di mancata acquisizione del parere della commissione edilizia comunale, che non è affatto necessario quando, come nel caso di specie, non si debba procedere a valutazioni tecniche, ma ad esprimere valutazioni di natura giuridica (cfr., ad es.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 27 ottobre 2008, n. 18243).

Il suddetto parere, del resto, era stato già acquisito agli atti del procedimento conclusosi precedentemente col diniego della concessione edilizia, annullato da questo Tribunale con sentenza 28.9.2006, n. 322 e, nella riedizione della pronuncia comunale sull’istanza di concessione edilizia dopo la citata sentenza, non vi era più luogo a valutazioni di carattere tecnico, ma solo di carattere giuridico.

E’ egualmente infondata anche la censura secondo cui non sarebbe stato adeguatamente dimostrato il titolo legittimante della persona fisica che, in rappresentanza del gestore, ha presentato l’istanza di concessione edilizia.

Infatti, in mancanza di precise contestazioni sul difetto di rappresentanza, si presume che tale rapporto interno sussistesse, a nulla rilevando il mezzo utilizzato allo scopo (scrittura privata semplice, o altro) né l’Amministrazione ha avuto alcun dubbio al riguardo, atteso che diversamente avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ed elementi integrativi e non respingere tout court l’istanza.

Comunque, si tratterebbe di un vizio esclusivamente formale, superabile in piana applicazione dell’art. 21octies della legge 7.8.1990 n. 241.

E’ stato poi dedotto quale ulteriore vizio il mancato avviso ai ricorrenti di avvio del procedimento,ma sul punto il Collegio non può che richiamarsi alla consolidata giurisprudenza secondo cui non sussiste alcun obbligo di dare comunicazione ai proprietari di immobili vicini dell’avvio del procedimento diretto al rilascio di una concessione edilizia, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione edilizia del territorio sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall’emanazione dell’atto potrebbero ricevere nocumento (vd., ad es.: Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4847 e la sentenza di questo Tribunale 10 aprile 2008, n. 91).

Con i motivi aggiunti la censura di mancato avviso di avvio del procedimento è stata estesa alla D.I.A., che ha successivamente autorizzato l’installazione di un ponte radio sullo stesso traliccio, ma tale ulteriore rilievo è infondato in quanto non vi è stata alcuna statuizione che abbia fatto seguito alla denuncia di inizio di attività, in ordine alla quale sia stato avviato un procedimento.

L’ulteriore censura che alla riunione del Comitato tecnico provinciale sarebbe mancata la presenza necessaria di un membro di diritto è infondata in fatto, come dimostrato dalla difesa dell’Amministrazione: tutti i componenti erano presenti, mentre il rappresentante del Ministero delle Comunicazioni non fa parte del quorum strutturale dell’organo, ex art. 2, comma 5, della L.p. 28.4.1997 n. 9.

Altrettanto infondata si rivela la censura secondo la quale sarebbe mancata la partecipazione del Comune alla riunione del Comitato tecnico provinciale. Infatti, il Comitato ha la facoltà e non l’obbligo di sentire il Comune, secondo le direttive introdotte dalla Giunta provinciale con la deliberazione 22.9.2000 n. 2368.

Circa l’assunta violazione del protocollo d’intesa del 17.12.2003 tra l’ANCI ed il Ministero delle Comunicazioni, si tratta di un atto pattizio che non è vincolante per le parti del presente contenzioso, le quali non hanno sottoscritto alcun accordo in merito.

Anche le censure relative all’asserita carenza di istruttoria sono infondate, risultando che Telecom ha presentato tutti gli elaborati progettuali necessari, tra cui, per ciò che più interessa i ricorrenti, l’analisi di impatto elettromagnetico con l’indicazione degli edifici presenti o in costruzione in un raggio di 200 metri; dal monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, successivamente effettuato, è, poi, emerso che i limiti di cui all’art. 3, comma 2, del D.P.C.M 8.7.2003, che già sono ispirati al principio di precauzione, sono rispettati.

Circa la compresenza di due elettrodotti che contribuirebbero al campo elettromagnetico, senza che sia stato svolta adeguata istruttoria al riguardo, la verifica del valore di fondo del campo magnetico preesistente è stata eseguita, smentendo in fatto detto rilievo, atteso che tale valore è risultato irrilevante, come risulta dall’analisi di impatto elettromagnetico.

Anche tale censura è quindi infondata.

Passando alle censure di merito, si sostiene che la presenza di campi magnetici avrebbe introdotto un vincolo all’utilizzo edificatorio in altezza delle proprietà dei ricorrenti, essendosi omessa nell’istruttoria la considerazione che l’impianto confina con la zona artigianale PA2.

Tale rilievo trascura, peraltro, che l’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (approvato con D.lgs. 1.8.2003, n. 259) stabilisce che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”. E’ da notare, poi, che l’art. 5, comma 4, del D.lgs. 259/03 stabilisce l’applicabilità diretta del codice delle telecomunicazioni anche nell’ordinamento trentino. Tale disposizione, infatti, recita: “Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite”.

Essendo stata nella specie rispettata la normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, l’assimilazione delle stazioni radio – base di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria si configurava dunque come atto dovuto, per l’Amministrazione comunale, il rilascio della concessione edilizia prevalendo l’interesse, di rilievo nazionale secondo cui dev’essere comunque assicurata una capillare ed effettiva distribuzione del servizio di telefonia mobile mediante uniforme copertura, con idoneo segnale, di tutte le zone del territorio comunale.

Inoltre, la censura secondo cui la presenza di campi magnetici generati dall’antenna avrebbe introdotto un vincolo all’utilizzo edificatorio in altezza delle proprietà dei ricorrenti è smentita dai documentati rilievi del difensore della Telecom, secondo cui l’altezza delle sorgente emissiva comporta che alla distanza di 50 metri dal traliccio il valore di campo elettromagnetico risulta inferiore ai limiti di legge, anche relativamente ad edifici alti 11,5 metri.

Non risulta esservi, quindi, alcuna effettiva ed apprezzabile compressione delle capacità edificatorie della zona artigianale contermine.

Nemmeno la presenza di stalle di bovini è rilevante, attesi i limitati valori di campo elettromagnetico generati dall’impianto, ed in ogni caso la normativa di cui si allega la violazione (direttiva 98/58/CE) riguarda la diversa fattispecie del trattamento degli animali negli allevamenti e della somministrazione degli alimenti.

Infine, la questione di legittimità costituzionale della legge 22.2.2001 n. 36, nella parte in cui non prevede un aggiornamento scientifico sulle conseguenze dannose dell’elettrosmog, è manifestamente infondata in quanto la legge rinvia alla fonte regolamentare per la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ed il regolamento emanato, peraltro ispirato al principio comunitario di precauzione, non è soggetto al vaglio di costituzionalità.

Per le ragioni che precedono, quindi, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.

Condanna i ricorrenti a rifondere all’Amministrazione resistente ed alla controinteressata le spese e gli onorari del giudizio, che liquida – tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell’entità dell’attività difensiva svolta – in euro 6.000,00 a favore di ciascuna delle due controparti (di cui € 5.000,00 per onorari ed € 1.000,00 per diritti), oltre ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti, a titolo di spese generali.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

***

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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Con la pubblicazione di questa sentenza si vuole stimolare un forum di opinioni circa l’applicabilità del regime della condanna alla spese di soccombenza nel processo amministrativo, allorché il ricorso originario subisca la trasposizione dal Capo dello Stato a cura del controinteressato.

Infatti, l’esenzione da spese di lite che caratterizza il procedimento avanti il Presidente della Repubblica, fa sorgere dubbi (di molto acuiti dalla pesantezza del quantum), circa la legittimità del capo della Sentenza resa dal Tribunale, che statuisce sulle spese.

La parte ricorrente, infatti, anche in applicazione dell’art. 25 I° comma della Costituzione (la scelta del giudice naturale precostituto per legge, secondo un’ampia accezione della norma), sceglie deliberatamente di adire un Giudice che eroga un servizio gratuito. Appare dunque profondamente ingiusto ed iniquo, che per effetto di una scelta unilaterale del controinteressato che traspone la sede del giudizio, sia de plano applicabile il regime delle spese di soccombenza.

Come pure iniquo è l’obbligo del pagamento del contributo unificato a cura della parte originariamente ricorrente, ciò per via della inversione del ruolo delle parti processuali, sempre in caso di trasposizione (sul tema si rinvia ad altra nota  presente sul sito).

Su tali temi appare opportuno discutere e dibattere, ed in tal senso è l’invito che si estende ai Colleghi ed agli operatori del Diritto che ne fossero interessati.

avv. Luca Gadenz



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