REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione Distaccata di Borgo Valsugana
R.G.: 130/05
In composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Virginia Manfroni, pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato.
promessa da:
M. D. N. difeso e rappresentato dall’avv. Massimo De Bonis del Foro di Roma e dall’avv. Luca Pontalti, presso il cui studio in Trento, via Oss Mazzurana n. 72 è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine dell’atto di citazione;
ATTORE
contro
A.Z. rappresentato e difeso dall’avv. Luca Gadenz, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Eccher, in Trento, via San Francesco d’Assisi n. 10, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
S. & E. SNC di G. T. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore T. G., difesa e rappresentata dall’avv. Maurizio Wegher, presso il cui studio in Trento, via Malfatti n. 27, è elettivamente domiciliato come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
G. G. A. S. di A. e di S. A. di S. M. di C., in persona del proprio Direttore pro tempore Luciano Gadenz, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Campanile del Foro di Padova, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roberta De Pretis in Trento, via SS Trinità n. 14, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
C.A.U. SPA in persona del suo procuratore ad negotia dott. Stefano Scavo, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Ballardini del Foro di Rovereto, presso il cui studio in Trento in via Calepina n. 45 è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate come da fogli di precisazioni delle conclusioni depositati all’udienza del 25.5.10.
MOTIVAZIONE
Il presente processo ha avuto per oggetto l’accertamento della dinamica e della responsabilità nella produzione delle lesioni subite da parte attrice in data 6.8.03 in occasione della sua partecipazione ad un corso di arrampicata libera e sicurezza organizzato presso il Palazzetto dello Sport di San Martino di Castrozza.
La ricostruzione del fatto è avvenuta alla luce delle allegazioni delle parti, delle risultanze delle prove testimoniali e dei chiarimenti offerti dal CTU in merito al tipo di attività svolta nella palestra.
Quel giorno l’attore, insieme alla moglie e ad un amico, R.B., decideva di partecipare al corso organizzato presso il Palazzetto dello Sport, per cui decideva di pagare la relativa quota d’iscrizione insieme all’amico Barberis.
Il corso era articolato prima in una parte teorica in cui furono date istruzioni specifiche sull’utilizzo delle singole attrezzature, sulle tecniche di arrampicata e sulla sicurezza (testi B. F. e R.B. udienza 9.1.07 e 23.1.07; teste R. L.B. udienza 27.10.08) e poi in una parte pratica.
In particolare in quella teorica venivano illustrate le modalità con cui si doveva arrampicare e le tecniche con cui ci si tiene in sicurezza, sia quando si arrampica, sia quando si tiene sotto. Tra queste era stata previamente illustrata anche la modalità con cui tenere la corda ed erano state fornite le corde e le imbragature.
Durante la parte pratica, l’istruttore, odierno convenuto, dopo aver personalmente fissato le corde e gli strumenti di sicurezza, tra cui le imbracature di ognuno dei partecipanti, faceva lui stesso l’assicuratore a terra per i bambini, mentre indicava agli adulti (scegliendoli in base alla loro caratteristiche fisiche in relazione alla capacità di sostenere caso per caso il peso del compagno di cordata) di alternarsi tra loro nel salire e nell’assicurare a terra sotto la sua supervisione (teste B. F.).
Il CTU G.B., componente della Commissione Materiali e Tecniche Club Alpino Italiano, con la sua consulenza depositata in data 18.7.07 tesa ad illustrare di funzionamento della tecnica di arrampicata (free climbing) e dei materiali utilizzati e la tecnica di sicurezza garantita al compagno a terra, ha giustamente utilizzato lo stato dei luoghi durante un sopraluogo in data 4.6.07 a cui sono stati in grado di partecipare tutti i CTP.
Nel corso di tale sopraluogo, espletato, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e funzionale a effettuare valutazioni tecniche sulle concrete condizioni di sicurezza assicurate ai partecipanti al corso allestito nel Palazzetto dello Sport di S.M.di C., elementi tutti indispensabili al fine del presente giudizio, il CTU ha avuto modo di evidenziare come tutte le attrezzature utilizzate per l’arrampicata fossero perfettamente a norma, con un’appropriata disposizione degli ancoraggi, in parete e sommitali, dei possibili itinerari, con una distanza tra le corde impiegate regolare e con un’appropriata disposizione degli ancoraggi, in parete e sommitali, dei possibili itinerari, con una distanza tra le corde impiegate regolare e con un’appropriata copertura del pavimento, funzionale ad ottenere un azione antiscivolo.
Nell’illustrare poi in concreto il funzionamento di tale disciplina, ha chiarito come si sia trattato nella specie di una “ scalata monotiri” che comporta la salita “da primo di cordata” di un itinerario di una singola lunghezza, mai superiore alla metà della lunghezza della corta utilizzata, per permetter in seguito una controllata discesa, con entrambe le fasi, di salita e di discesa, sempre costantemente assicurate dal compagno posizionato in basso definito “secondo di cordata”.
Afferma poi il CTU che nelle varie fasi d’insegnamento dell’arrampicata sportiva, in particolar modo quelle rivolte ai neofili, le corde vengono preventivamente installate dall’istruttore o dalla Guida Alpina sulla parete artificiale mediante ancoraggi fissi.
La corda, poi, viene concretamente manovrata dal compagno che sta a terra, cioè da “secondo di cordata”, anche detto l’assicuratore.
Per quanto attiene in particolare alla fase di discesa (che più interessa il presente giudizio per essersi verificato in tale fase di sinistro), l’assicuratore provvede alla discesa in “moulinette” del compagno salito, regolando, tramite apposita maniglia, lo scorrimento della corda nell’attrezzo, finché il compagno non raggiunga la base della struttura.
Nell’elencare la dotazione necessaria in termini di attrezzatura per la pratica di questo sport il CTU indica la corda, l’imbragatura, i moschettoni con ghiera e l’utilizzo di vari tipi di freno e/o bloccante, ma non anche l’utilizzo di materassi per attutire eventuali cadute.
In particolare tale doglianza era contenuta specificatamente negli atti di parte attrice, come un indice della trascuratezza approntata durante il corso per la sicurezza dei principianti. Tale inferenza però va sconfessata, alla luce del CTU e dalla lineare considerazione che tali materassi, se pur come è prevedibile potrebbero attutire la caduta accidentale dall’alto dello scalatore, dall’altro, paradossalmente, ne aumenterebbero la frequenza, in quanto renderebbero insicura e scivolosa la base di appoggio del secondo di cordata, dalla cui stabilità dipende, come abbiamo visto, la sicurezza dell’intera cordata.
Con particolare riferimento agli strumenti in concreto utilizzati dal convenuto nell’approntare il corso per i principianti, emerge l’utilizzo del “grigri”, presentato come un attrezzo ad alto livello, specificatamente indicato per l’arrampicata indoor con ancoraggi confermi alle normative e preferibilmente su monotiri, come nel caso di specie è avvenuto. La caratteristica fondamentale di tale strumento è il particolare meccanismo di auto costrizione della corda, in grado di bloccare la caduta del compagno al minimo strappo, dato dalla corta stessa in conseguenza del volo. Continua il CTU dicendo che “in sostanza l’attrezzo consente unicamente lo scorrimento regolare della corda e il bloccaggio automatico della stessa, in conseguenza a qualsiasi anormalità nel suo movimento. Questo consente al compagno che sale di poter cadere solo per un breve attimo, fintanto che la camma di bloccaggio dell’attrezzo – entrando in funzione senza intervento alcuno da perte di chi assicura – va ad impedire lo scorrimento della corda. In seguito l’assicuratore provvederà tramite un attenta e precisa manovra di rotazione dell’apposita maniglia, a sbloccare la corda, consentendo al compagno di risalire nella salita o di farsi cadere lentamente a terra”.
Da quanto illustrato dal CTU si comprende quindi come l’utilizzo del grigri, semplice all’apparenza, richiede al contrario un’adeguata formazione e da parte dell’operatore sempre molta attenzione per evitare di incorrere in utilizzi scorretti dall’attrezzo, come ad esempio trattenere in caso di caduta del compagno il capo carico della corda al posto di quello scarico, potendo cosi innescare lo scorrimento della corda stessa o serrare le mani sul meccanismo di blocco-sblocco (la maniglia), riducendo il blocco della corda, che per questo può iniziare e scorrere.
Tale fase di formazione, insopprimibile come abbiamo visto, nel caso di specie c’è stata, alla luce delle emergenze testimoniali e di quanto riportato in atti, per cui l’utilizzo di tale strumento può definirsi come assolutamente idoneo, anche in considerazione del fatto che, come conferma il CTU, si tratta dello strumento attualmente più usato, proprio per la sua facilità d’impiego e la sua semplicità di funzionamento.
In ogni caso l’attore quel giorno, dopo circa 1 ora e 40 minuti di lezione, mentre era in fase di discesa ed era tenuto come assicuratore a terra dal suo amico R.B., cadeva a terra da un’altezza di 4 metri, riportando un politraumatismo da precipitazione con frattura emibacino sn, frattura ala sacrale, frattura somatica L1, L2, frattura composta del calcagno destro (CTU medica affidata al dott. F.Z. e depositata in data 3.4.09).
Questi essendo i fatti, occorre ora interpretarli alla luce delle norme, onda vagliare le possibili responsabilità nella produzione del danno, funzionale alla corretta allocazione dello stessa.
Occorre prendere le mosse dal fatto che l’attore, fio alla comparsa conclusionale collocatasi a distanza di 5 anni dalla notifica di citazione, non qualifica la responsabilità azionata, in base a cui richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Solo con tale scrittura difensiva conclusionale, invece, qualifica la responsabilità dei convenuti come extracontrattuale ex art. 2050 cc per l’esercizio di attività pericolose.
Tale forma di responsabilità, con le correlate conseguenze in tema di ripartizione dell’onere della prova, fonda la sua applicazione sull’esercizio di attività pericolose, ma, prima ancora, sull’assenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
E’ proprio questo presupposto di carattere negativo che manca nel caso di specie, in quanto emerge chiaramente da tutti i testi escussi che l’attore e il suo amico avevano regolarmente pagato un biglietto per effettuare un corso al gestore della palestra, convenuto S. & E. snc, e tra questo e l’altro convenuto, la Guida alpina, vi era una precisa convenzione che prendeva il riparto delle somme ricavate e specificate modalità per il reclutamento delle persone e dei mezzi.
Occorre poi considerare che il rapporto diretto il cliente l’aveva con la Guida Alpina, che gli doveva assicurare, oltre che l’insegnamento delle tecniche di arrampicato, anche, le regole di sicurezza fondamentali parametrate al grado di difficoltà degli esercizi.
Si tenga conto poi che tale operazione di riqualificazione, resa necessaria in questa sede al cambiamento del Giudice nel corso del giudizio, ungi dall’essere impedita al giudice di merito, è anzi indicata come necessaria dalla Cassazione.
Stabilisca infatti la Suprema Corte come “il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale agli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotto e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospezione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un’istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il “petitum” e la “causa petendi” (Cass. Sez. 2, sentenza n.3012 del 10.2.10).
Il giudice ha, quindi, il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen juris” diverso da quello delle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti.
Tali presupposti sono nel caso di specie rispettati, in quanto i fini costitutivi allegato sono gli stessi e anche la prova liberatoria richiesta nell’un caso al danneggiamento dell’art. 2050 cc, l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, nell’altro caso dall’art. 1218 cc, impossibilità della prestazione derivante da causa imputabile, non sposta il nucleo dell’nere probatorio dell’una e dell’altra parte.
Avendo in tal modo riqualificato la responsabilità azionata da parte attrice, ne consegue l’applicazione al caso di specie delle regole codificate dalla giurisprudenza in tema di responsabilità contrattuale, per cui il debitore, qui i convenuti, dovranno dimostrare la propria assenza di colpa.
La prova dell’incolpevolezza dell’inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell’adempimento, infatti, è sempre riferibile alla sfera d’azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore.
Nel caso di specie, tuttavia, il debitore, cioè i convenuti, hanno dato prova della loro non consapevolezza mediante il ricorso alle prove testimoniali, anche a quelle di parte opposta, come sopra evidenziato, e alla CTU tecnica, che su tali aspetti non può non costituire mezzo di prova in ordine al rispetto della normativa tecnica, dell’apprestamento in concreto di tutte le misure di sicurezza idonee ad assicurare l’obbligazione di protezione che si sono assunti con la conclusionale del contratto atipico di insegnamento dell’arrampicata su parete.
Tale fattispecie negoziale nuova, però, oltre a fondare dei doveri di protezione rafforzati in capo al creditore che assicura la prestazione sportiva, richiede, allo stesso modo, un dovere di auto responsabilità, di giudizio e di attenzione, anche da dilettanti, tale sport, maggiorato rispetto ad altre attività e che può forse paragonarsi solo all’attività di guida di un veicolo a motore, in cui una semplice distrazione o calo dall’attenzione comporta pericoli per l’incolumità propria e per quella altrui.
Sottolinea la Giurisprudenza a tal proposito come “il danneggiante, nei rapporti con il danneggiato, ha interesse ad invocare la responsabilità di terzi soltanto se può dimostrare l’interruzione del nesso causale tra la propria condotta e l’evento dannoso, e cioè che questo è stato determinato dall’eccezionale efficacia causale della sopravvenuta condotta altrui. Viceversa ne è responsabile, anche se altri, nel tentativo di eliminare le conseguenze dannose di esso, le hanno invece aggravate” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10987 del 10.12.96).
Il tema di prova passa necessariamente quindi dall’assenza di colpa in capo al creditore a quella di assenza del nesso di causalità.
Fin qui si è trattato dell’argomento della assenza di colpa addebitabile ai convenuti, dei quali solo alcuni rivestivano una posizione di garanzia con riferimento all’evento quale si è verificato, ma ai quali non è addebitabile alcune condotta colposa.
Deve ora aggiungersi altro argomento, quello dell’assenza del nesso di causalità; e più precisamente della interruzione di tale nesso, in ragione di una ragione sopravvenuta, che ha cagionato l’evento per sua esclusiva capacità di determinazione.
A riguardo, va ricordato che in principi propri del diritto penale sono gli stessi in applicazione nel diritto civile; solo ai fini della prova la disciplina è diversa, almeno a quanto si è affermato nelle sentenza tutte a SS UU 20 11 2001, in materia di malattia contratta da sangue infetto; in tal decisione si riafferma che i principi generali in materia di causalità penali e civili sono gli stessi, ma: è diverso il regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi, ai due processi penale e civile: in quello civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza e del “più probabile che non” mentre in quello penale vige la regola dell’oltre ragionevole dubbio.
Nel caso di specie tela interruzione del nesso causale si è realizzata per effetto della condotta del soggetto che assicurava l’attore al momento della caduta, il Sig. B., che in spregio alle istruzioni ricevute dall’istruttore poco prima e che aveva applicato fino a quel momento, visto anche che l’incidente si è verificato verso la fine delle due ore di lezione, invece di assecondare il movimento della corda nella fase di discesa che è quella più semplice per l’assicuratore a terra, come ci ha spiegato il CTU, in quanto non deve fare niente, se non lasciare piano piano la corda, entrando in funzione in ogni caso un meccanismo di auto bloccaggio in caso di imprevisti grazie al grigri, ha evidentemente posto in essere una di quelle manovre che il CTU stigmatizzava come da non fare nell’utilizzo di tali strumenti. Si è trattato quindi verosimilmente di un errore grossolano e con conseguenze repentine, inferiori ad un secondo nella caduta a terra, che hanno impedito all’istruttore di porvi rimedio.
Poiché quindi, come appare evidente da tutto quanto si è detto finora, l’evento non era collegato all’attività in concreto posta in essere dai debitori nel rispetto di tutte le normative e in ossequio a tutte la regole di prudenza e diligenza richieste nel caso specifico, esso non si pone in termini di successione prevedibile o, se così si preferisce, “statisticamente regolare” con il comportamento dei debitori.
La serie causale nuova ed indipendente, innestata sulla prima con autonoma determinazione dell’evento, fu invece costituita dal comportamento del terzo estraneo al presente giudizio, Sig. B., che non ha evidentemente utilizzato nel seguire e assecondare la manovra del compagno di cordata, quell’attenzione e prudenza che in ogni caso è richiesta e il cui calo non può in nessun caso essere scusato dall’inesperienza, che al contrario in attività sportive quali quelle poste in essere richiede invece una dose di attenzione e cautela ancora maggiore rispetto alla persona esperta.
Dunque, la fattispecie viene ad essere compresa nella ipotesi di cui al capoverso di cui all’art. 41 cp. Tale soluzione non dimentica affatto che anche la condotta dei convenuti, l’uno per approntare la palestra e trovare clienti, l’altro per aver in concreto effettuato l’insegnamento di tale disciplina influì in modo determinante sulla produzione dell’evento; ma insieme essa non costituiva, in termini apprezzabili nella presente sede di prognosi postuma, una causa sufficiente alla verificazione dell’incidente.
La norma del capoverso art. 41, invece, è stata apposta non a conferma, ma a limite della applicazione del principio generale della equivalenza delle cause. Secondo tale principio generale, la semplice realizzazione della situazione di rischio iniziale costituisce una causa necessaria e come tale efficiente dell’evento; ma la previsione della norma qui in esame dispone che tale serie causale può interrompersi, per l’intervento di un nuovo fatto – condotta, che influisce su di essa in modo determinante, tanto da doversi definire unica causa efficiente.
Tale efficacia interruttiva va attribuita ad ogni nuova condotta, che si realizzi in termini di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità, nel senso che al momento in cui il rischio iniziale venne posto in essere non era possibile prevedere che l’evento si sarebbe consumato con quelle modalità ed all’esito di quella serie causale: secondo la sentenza Biadene (quella relativa al disastro del Vaiont), è tale quella che si ponga al di fuori delle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale, che fa capo all’agente; costituisce cioè un evento eccezionale…; in tal caso, la causa sopravvenuta “autosufficiente” è in realtà etiologicamente collegata alle precedenti, ma è portatrice di una sua forza autonoma, che la individua come unica spiegazione logica – razionale dell’evento così come esso si è in concreto determinato.
In sostanza, in presenza della causa sopravvenuta viene a realizzarsi un rischio aggiuntivo o supplementare, di entità tale che raffrontato a quello iniziale determina una sostituzione di esso, e non ne costituisce invece soltanto uno sviluppo o variazione. Il rischio già prima esisteva, ma si modifica nelle sue caratteristiche, in ragione della consumazione di una condotta (nel nostro caso, la disattenzione con cui il B. ha maneggiato la corda e gli strumenti di sicurezza) talmente rilevante per eccezionalità e gravità da accentrare su di sé tutta la capacità causale che il fattore di rischio iniziale ha solo occasionalmente avviato.
Non essendo riconducibile l’evento dannoso verificatosi al comportamento posto in essere dai convenuti, improntato invece al pieno rispetto delle regole nello svolgimento delle loro rispettive attività, le domande di parte attrice devono essere disattese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così provvede:
Rigetta le domande di parte attrice.
Condanna, in ragione della soccombenza, M. D. N. a pagare al convenuto A.Z. le spese di lite liquidate in € 6.807,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari e € 552.09 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Condanna, in ragione della soccombenza, M. D. N. a pagare alla convenuta S. & E. SNC di G. T.e c. le spese di lite liquidate in € 8.000,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari e € 648,35 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Condanna, in ragione della soccombenza, M. D. N. a pagare alla terza chiamata G. G. A. – S. DI A. E S. A. le spese di lite liquidate in € 3.000,00 per diretti, € 8.000,00 per onorari e € 288,38 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Condanna, in ragione della soccombenza, M. D. N. a pagare alla terza chiamata C. A. U. SPA le spese di lite liquidate in € 3.650,00 per diritti, € 8.000,00 per onorari e € 288.38 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Pone definitivamente le spese delle CTU a carico di parte attrice.
Borgo Valsugana, 27.7.10
IL GIUDICE
Virginia Manfroni
***
IL CORSO DI FREE CLIMBING TENUTO DALLA GUIDA ALPINA ERA REGOLARE
E’ stata depositata il 28 luglio scorso la Sentenza resa dal Tribunale Civile di Borgo Valsugana, che dal 2005 ha finalmente fatto chiarezza sulla regolarità del corso di free climbing tenuto dalla G. A. di S. M. di C. A.Z., appartenente al celebre G. delle A. di S. M..
Il caso giudiziario è nato da un grave incidente avvenuto durante la lezione, e che ha visto protagonista un turista romano, precipitato da quattro metri di altezza e rovinando al suolo. Varie fratture, comunque tutte guarite, fu l’esito diagnostico.
A trattenere l’allievo infortunatosi, che era dunque il primo di cordata, era un altro degli allievi del corso, ovviamente affiancato dalla Guida Alpina.
Bene si è svolta la prima metà della calata del compagno, ma poi, per una inspiegabile ed imponderabile ragione l’allievo che lo tratteneva ha manovrato male con il gri gri (attrezzo meccanico da imbraco per la sicurezza), facendo così precipitare al suolo il compagno. Nulla ha potuto fare a quel punto ed in quella particolarissima circostanza la Guida Alpina, a fronte di un evento praticamente istantaneo.
Il caso giudiziario, assai lungo e complesso, è stato caratterizzato da una corposa consulenza tecnica d’ufficio, abbinata alle varie ed altrettanto corpose consulenze tecniche di parte dei vari convenuti, tutte eseguite da super-esperti nel settore dell’arte arrampicatoria e soprattutto nell’utilizzo delle tecniche di progressione e di impiego dei materiali; G.B., M. D., M.G. e N.S., tutti istruttori a vari livelli ed in vari Enti.
Assai rilevante anche il numero delle parti chiamate in causa per rispondere del sinistro. In via principale ovviamente la G .A. A. Z., difeso dall’avv. Luca Gadenz; sotto altre forme la società S. & E. s.n.c. di S. M. di C., in qualità di Ente gestore del palazzetto dello sport, ove si tenne il corso di arrampicata, difesa dall’avv. Maurizio Wegher; il G. G. A. A. di S. M. – S. di A., difeso dall’avv. Francesco Campanile; la C. A. della G. A. U., difesa dall’avv. Bruno Ballardini.
Le doglianze mosse dalla parte lesa avverso questi soggetti, essenzialmente in direzione della Guida Alpina erano volte a dimostrare la responsabilità diretta della stessa, ed indiretta degli altri soggetti citati, per non avere adottato durante il corso tutte le cautele necessarie alla salvaguardia dell’incolumità degli allievi; per non avere tenuto la lezione teorica preliminare volta ad illustrare le tecniche di utilizzo dei materiali, fra cui il gri gri; per non avere collocato alla base i materassi per attutire il colpo; per non avere chiamato altre guide alpine in ausilio al corso; per non aver vigilato adeguatamente durante la lezione, nel momento del sinistro. Insomma tutte accuse molto pesanti.
Ogni tesi della parte attrice è stata puntualmente smontata dalle chiare risultanze dell’istruttoria, sia tenendo conto delle consulenze tecniche ricostruttive della dinamica e dello stato dei luoghi, oltre che dell’impiego dei materiali, sia tenendo conto delle varie prove testimoniali assunte, oltre che di quelle documentali, fra cui un interessante video- proiezione che ha per l’appunto smentito la ricostruzione dei fatti come operata dalla parte danneggiata.
Il Tribunale ha sentenziato che nessuna responsabilità è da ascrivere alla Guida Alpina –e per l’effetto neppure agli altri soggetti- la quale ha tenuto il corso nel pieno rispetto delle regole dell’arte e dei protocolli di insegnamento del free climbing, approntando adeguatamente ogni sistema di sicurezza.
Si è ovviamente reso necessario, ad opera dei rispettivi difensori, prospettare al Giudice le sostanziali differenze esistenti tra le varie discipline arrampicatorie attualmente praticate: l’alpinismo classico su roccia in montagna; il free climbing in falesia naturale ed artificiale, ed infine il bouldering. Tutte discipline, queste, solo apparentemente eguali, ma in realtà caratterizzate da profonde differenze sulle tecniche di progressione e di protezione.
L’incidente, in buona sostanza, per la dinamica del suo accadimento è da configurarsi nel caso fortuito ed accidentale, non prevedibile e non controllabile dalla Guida Alpina, pure essendo essa al fianco dell’allievo assicuratore che stava manovrando con il gri gri. L’istantaneità della apertura dell’attrezzo, ovviamente voluta dallo stesso allievo per qualunque imponderabile ed irrilevante ragione, non era nella materiale disponibilità della Guida Alpina, che nulla poteva ed ha potuto fare per evitare il sinistro.
Il free climbing è una disciplina sportiva molto sicura, praticata oramai a tutti i livelli, anche dai bambini piccoli e se le procedure e le manovre previste dai protocolli vengono rispettate, come è avvenuto nel caso di specie, essa è praticamente esente da rischi.
Tanto per la cronaca, la richiesta risarcitoria formulata dalla parte lesa nei confronti della Guida Alpina, ammontava a ben oltre il miliardo delle vecchie lire (€ 550.000,00).
avv. Luca Gadenz