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	<title>Avvoca.to</title>
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	<description>consulenza legale online</description>
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		<title>Ritiro patente di guida &#8211; sospensione del provvedimento &#8211; applicabilità dell&#8217;art. 669 sexies c.p.c. nel procedimento di impugnazione avanti il Giudice di Pace &#8211; deroga all&#8217;art. 204 bis del codice della strada.</title>
		<link>http://www.avvoca.to/diritto-amministrativo/ritiro-patente-di-guida/</link>
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		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Gadenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[Giudice di Pace di Feltre (BL) Decreto di sospensione inaudita altera parte n. 505/11 del 25.6.2011 D. S. F. (avv. Luca Gadenz) c/ Prefettura di Belluno ______ Infrazioni al Codice della Strada &#8211; Eccesso di velocità oltre i 40 km/h ex art. 142 comma 9 del Codice della Strada &#8211; Opposizione a sanzione amministrativa che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Giudice di Pace di Feltre (BL)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Decreto di sospensione <em>inaudita altera parte</em> n. 505/11 del 25.6.2011</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>D. S. F. (avv. Luca Gadenz) c/ Prefettura di Belluno</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>______</p>
<p><strong><em>Infrazioni al Codice della Strada &#8211; Eccesso di velocità oltre i 40 km/h ex art. 142 comma 9 del Codice della Strada &#8211; Opposizione a sanzione amministrativa che prevede sanzione amministrativa accessoria del ritiro e della sospensione della patente di guida – Telelaser – concessione della sospensione del provvedimento inaudita altera parte ex art. 669 sexies comme 2 c.p.c. – applicabilità della norma in deroga al comma 3 bis dell’art. 204 bis del Codice della Strada</em></strong>.</p>
<p>______</p>
<p>Il decreto che si annota, emesso dal Giudice di Pace di Feltre nell’ambito di un ricorso contenente istanza di sospensione proposto <em>ex</em> artt. 204 e 204 <em>bis</em> del Codice della Strada (d’ora in poi c.d.s.), fa emergere almeno una interessante novità in punto di concessione della sospensiva.</p>
<p>In base alla nuova formulazione del c.d.s., in applicazione del comma 3 <em>bis</em> dell’art. 204 <em>bis</em>, il Giudice di Pace, allorché esamini un ricorso contenente istanza di sospensione, non può più, come nell’ante novella, pronunciarsi subito su detta istanza, all’occorrenza anche <em>inaudita altera parte</em>, bensì egli deve sempre fissare la prima udienza con termini di comparizione ridotti a 20 giorni (in luogo dei 30 canonici) e decidere sull’istanza di sospensiva nel necessario contraddittorio delle parti.</p>
<p>Il legislatore pare abbia, dunque, soppresso il potere del Giudice di Pace di accordare subito la sospensione della efficacia del provvedimento impugnato, sacrificando <em>in nuce</em> tale fondamentale forma di tutela cautelare, edulcorando tale <em>vulnus</em> con la riduzione del termine da trenta a venti giorni per la fissazione dell’udienza. Ne deriva che se il ricorrente, come nel caso deciso, viene sottoposto ad esempio ad una sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per trenta giorni, intanto sconta i primi venti e poi, semmai, potrà beneficiare della tutela cautelare, forse, a sanzione già scontata.</p>
<p>Negare la tutela cautelare immediata, ancorandola a termini di comparizione eccessivamente lunghi non appare infatti ragionevole, se si rapporta tale necessità al tenore sanzionatorio edittale imposto dal codice della strada in tema di sospensione della patente di guida, che coincide con il termine di 30 giorni per la fissazione della prima udienza.</p>
<p>Nel ricorso è stata avanzata una specifica istanza cautelare, fondata sulla gravità ed irreparabilità di un danno a formazione progressiva provocato al trasgressore, derivante sia dalla sua posizione lavorativa, sia sanitaria di uno stretto congiunto.</p>
<p>E’ stato richiesto al Giudice di Pace –tenuto conto delle circostanze allegate- di valutare l’applicabilità al caso di specie dell’art. 669 <em>sexies</em> c.p.c., che ammette, ai sensi del secondo comma, l’emissione in senso lato di un provvedimento di sospensiva <em>inaudita altera parte</em>, senza attendere la fissazione dell’udienza. Recita, infatti, la norma che: “<em>Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, </em>[Il Giudice]<em> provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé</em> […]”.</p>
<p>Attendere la fissazione dell’udienza andrebbe, infatti, a neutralizzare il diritto di difesa del ricorrente, nella misura in cui, a decorrere dalla data della verbalizzazione, sino a giungere alla data della prima udienza, lo stesso non può ricevere alcuna forma di tutela, scontando così di fatto interamente o quasi la sanzione, ancora prima che il Giudice si possa pronunciare sulla istanza di sospensiva. Per non dire, poi, del fatto che se il ricorso viene accolto, la sanzione accessoria si è già interamente scontata, senza titolo.</p>
<p>Nel caso all’esame, peraltro, l’impugnativa è stata proposta già contro il verbale di ritiro della patente di guida, emesso all’atto della infrazione, in quanto immediatamente contestata. Nessun dubbio, tuttavia, può porsi con riferimento alla immediata impugnabilità di tale atto, prima della emissione della ordinanza prefettizia che dispone la sospensione.</p>
<p>L’accoglimento della istanza di sospensiva con provvedimento reso <em>inaudita altera parte</em> non va, infatti, minimamente ad inficiare né l’emissione futura della ordinanza di sospensione, né il contraddittorio fra le parti, dato che alla prima udienza il Giudice, sempre in applicazione del secondo comma dell’art. 669 <em>sexies</em> c.p.c., ben potrà, all’occorrenza, anche revocare o modificare il decreto di sospensione immediata <em>medio tempore</em> concesso.</p>
<p>Non constano precedenti giurisprudenziali specifici in materia. Si rileva solamente che, comunque, alcuna norma vieta l’applicabilità anche al giudizio avanti il Giudice di Pace delle norme di cui agli artt. 669 <em>bis</em> e seguenti del c.p.c..</p>
<p>In particolare, l’applicabilità dell’art. 669 <em>sexies</em> c.p.c. al giudizio che ci occupa è ritenuta possibile da autorevole dottrina (<em>De Stefano</em> &#8211; in “Questioni controverse in materia di opposizione <em>ex</em> L. 689/1981, in Quaderni del C.S.M., Roma, 1984, pag. 174 sg.). L’autore ritiene però, in particolare, applicabili al procedimento avanti il Giudice di Pace i soli artt. 669 <em>sexies</em>, 669 <em>decies</em>, 669 <em>undecies</em>.</p>
<p>Di contrario avviso è, invece, lo Scalese, che con argomentazioni non condivisibili, non reputa applicabile l’art. 669 <em>sexies</em> secondo comma al procedimento di sospensiva avanti il Giudice di Pace, in tema di opposizione alle sanzioni amministrative (cfr. Le opposizioni alle sanzioni amministrative – Vincenzo Scalese – Collana diretta da Mario Barbuto e Vladimiro Zagrebelsky, Giuffrè Editore, pag. 158).</p>
<p>L’applicabilità del già più volte citato secondo comma dell’art. 669 <em>sexies</em>, appare, invece, allo stato, l’unico modo per poter rendere adeguata ed effettiva giustizia in via cautelare alle ragioni del ricorrente. Come detto, l’attesa della fissazione della prima udienza comporterebbe la vanificazione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, anche per la via cautelare, che non può essere vinto dal falso problema rappresentato dal rispetto delle regole del contraddittorio, principio, questo, che non viene inficiato dalla procedura prevista dalla citata norma di procedura.</p>
<p>A ciò si aggiunga che nel caso all’esame trattavasi di impugnativa di un provvedimento connesso (atto di ritiro della patente di guida), ad una sanzione amministrativa accessoria (futura ed in divenire) della sospensione della patente di guida. Ma la sanzione amministrativa principale è la sanzione pecuniaria, onde per cui, anche tenuto conto dei tradizionali principi di creazione giurisprudenziale formatisi in applicazione dell’art. 20 della L. 689/1981 (sanzioni amministrative accessorie), la sospensione della efficacia del provvedimento dovrebbe essere sempre un fatto automatico.</p>
<p>Forti dubbi di costituzionalità aleggiano, dunque, sulla nuova formulazione dell’art. 204 <em>bis</em> del codice della strada.</p>
<p>avv. Luca Gadenz</p>
<p>avvocato del foro di Trento</p>
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		<title>LA DEONTOLOGIA</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Gadenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[Ogni tanto pensiamo alla Deontologia, degli Avvocati, ma anche dei Giudici. Il Processo è un processo di parti, ed ognuna di queste deve assolvere il proprio dovere secondo lo spirito della leale collaborazione, contribuendo così a garantire l’unitarietà della Giurisdizione. I principi contenuti nei due codici e che per analogia si sovrappongono non sono pochi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ogni tanto pensiamo alla Deontologia, degli Avvocati, ma anche dei Giudici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Processo è un processo di parti, ed ognuna di queste deve assolvere il proprio dovere secondo lo spirito della leale collaborazione, contribuendo così a garantire l’unitarietà della Giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">I principi contenuti nei due codici e che per analogia si sovrappongono non sono pochi. Scopriamoli e proviamo a fare qualche commento.</p>
<p style="text-align: center;">*  *  *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CODICE DEONTOLOGICO MAGISTRATI</strong></p>
<p>Premessa</p>
<p>Il seguente testo del “codice etico” è stato adottato dal Comitato Direttivo Centrale dell’<strong>Associazione Nazionale Magistrati</strong>, a seguito di un’ampia consultazione degli associati, nel termine prescritto dall’art. 58 bis del decreto legislativo n. 29/93 (introdotto dal decreto legislativo n. 546/93).<br />
L’ANM, pur ritenendo di dubbia costituzionalità tale norma sia sotto il profilo dell’eccesso di delega sia sotto quello della violazione della riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario, ha ritenuto di darvi attuazione considerando comunque opportuna l’individuazione delle regole etiche cui, secondo il comune sentire dei magistrati, deve espirarsi il loro comportamento.<br />
Si tratta, peraltro, di indicazioni di principio prive di efficacia giuridica, che si collocano su un piano diverso rispetto alla regolamentazione giuridica degli illeciti disciplinari.<br />
L’operata individuazione di norme di comportamento, ispirate all’attuazione dei valori morali fondamentali propri dell’ordinamento della categoria, è inevitabilmente condizionata dall’assetto normativo vigente e dalla ricognizione delle questioni di maggiore rilevanza attuale: per ogni eventuale modifica e aggiornamento delle norme così individuate sarà seguita la medesima procedura, che prevede la sottoposizione di un progetto alla discussione delle sezioni locali dell’ANM e la successiva approvazione da parte del Comitato Direttivo Centrale.</p>
<p><strong>I. Le regole generali </strong></p>
<p><strong>Art. 1</strong> – <em>Valori e principi fondamentali</em><br />
Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico.<br />
Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.</p>
<p><strong>Art. 2 </strong>– <em>Rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia</em><br />
Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.<br />
Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.</p>
<p><strong>Art. 3</strong> – <em>Doveri di operosità e di aggiornamento professionale</em><br />
Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.<br />
Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.</p>
<p><strong>Art. 4</strong> – <em>Modalità di impiego delle risorse dell’amministrazione</em><br />
Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d’ufficio siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.</p>
<p><strong>Art. 5</strong> – <em>Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali</em><br />
Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di essi.</p>
<p><strong>Art. 6</strong> – <em>Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa</em><br />
Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.<br />
Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.<br />
Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.</p>
<p><strong>Art. 7</strong> – <em>Adesione ad associazioni</em><br />
Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati</p>
<p><strong>II. Indipendenza, imparzialità, correttezza </strong></p>
<p><strong>Art. 8</strong> – <em>L’indipendenza del magistrato</em><br />
Il magistrato garantisce e difende l’indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.<br />
Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine.<br />
Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l’indipendenza.</p>
<p><strong>Art. 9 </strong>– <em>L’imparzialità del magistrato</em><br />
Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.<br />
Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme.<br />
Assicura che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.</p>
<p><strong>Art. 10</strong> – <em>Obblighi di correttezza del magistrato</em><br />
Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.<br />
Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.<br />
Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.<br />
Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.</p>
<p><strong>La condotta nell’esercizio delle funzioni </strong></p>
<p><strong>Art. 11</strong> – <em>La condotta nel processo</em><br />
Nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio, evitando inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario.<br />
Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.<br />
Cura di raggiungere, nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.</p>
<p><strong>Art. 12</strong> – <em>La condotta del giudice</em><br />
Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.<br />
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.<br />
Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti. Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati.<br />
Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella conduzione dell’udienza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.</p>
<p><strong>Art. 13</strong> – <em>La condotta del pubblico ministero</em><br />
Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.<br />
Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato.<br />
Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti e dei testi, che non sia conferenti rispetto alla decisione del giudice e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.<br />
Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.</p>
<p><strong>Art. 14</strong> – <em>I doveri del dirigenti</em><br />
Il magistrato dirigenti dell’ufficio giudiziario cura l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l’ufficio deve garantire. Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce l’indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all’ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell’ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.<br />
Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell’ambito dell’ufficio, in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.<br />
Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo, nell’esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.<br />
Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell’ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui è messa la vigilanza sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il C.S.M.<br />
Sollecita pareri sulle questioni dell’ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati. Cura l’attuazione del principio del giudice naturale.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>CODICE DEONTOLOGICO FORENSE </em></strong><strong>*</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>PREAMBOLO</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.<br />
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.<br />
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>TITOLO I</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>PRINCIPI GENERALI</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 1 – ­Ambito di applicazione.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 2 – Potestà disciplinare.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.<br />
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 3 – Volontarietà dell’azione</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.<br />
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 4 – Attività all’estero e attività in Italia dello straniero.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività. Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 5 – Doveri di probità, dignità e decoro.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.<br />
I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.<br />
II. L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.<br />
III. L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 6 – Doveri di lealtà e correttezza.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.<br />
I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 7 – Dovere di fedeltà.</strong></p>
<p style="text-align: left;">È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.<br />
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.<br />
II. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 8 – Dovere di diligenza.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 9 – Dovere di segretezza e riservatezza.</strong></p>
<p style="text-align: left;">È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.<br />
I. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.<br />
II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.<br />
III. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.<br />
IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:</p>
<p style="text-align: left;">a. per lo svolgimento delle attività di difesa;<br />
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;<br />
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;<br />
d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 10 – Dovere di indipendenza.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.<br />
I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 11– Dovere di difesa.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.<br />
I. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.<br />
II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 12 – Dovere di competenza</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.<br />
I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.<br />
II. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 13 – Dovere di aggiornamento professionale.</strong></p>
<p style="text-align: left;">E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.<br />
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.<br />
II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 14 – Dovere di verità.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere veree comunque tali da non indurre il giudice in errore.<br />
I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.<br />
II. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 15 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 16 – Dovere di evitare incompatibilità.</strong></p>
<p style="text-align: left;">E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’Ordine.<br />
I. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.<br />
II. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 17 – Informazioni sull’attività professionale.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine. Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.<br />
L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.<br />
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.<br />
I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.<br />
II. E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 17 bis – Modalità dell’informazione.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:</p>
<p style="text-align: left;">-  la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;<br />
-  il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;<br />
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.</p>
<p style="text-align: left;">Può indicare:<br />
- i titoli accademici;<br />
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;<br />
- l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;<br />
- i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;<br />
- le lingue conosciute;<br />
- il logo dello studio;<br />
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;<br />
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio;<br />
l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;</p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 18 – Rapporti con la stampa.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.<br />
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.<br />
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.<br />
III. E’ consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 19 ­– Divieto di accaparramento di clientela.</strong></p>
<p style="text-align: left;">E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.<br />
I.    L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.<br />
II.   Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.<br />
III.  E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.<br />
IV.  E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 20 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.<br />
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 21 –Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.</strong></p>
<p style="text-align: left;">I.    L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.<br />
II.   Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.<br />
III.  Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.<br />
IV.  L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.<br />
V.   L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>TITOLO II</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>RAPPORTI CON I COLLEGHI</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 22 – Rapporto di colleganza.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.<br />
I.    L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.<br />
II.   L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.<br />
III.  L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 23 – Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.<br />
I.      L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.<br />
II.     L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.<br />
III.    Il difensore che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere alpagamento di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta.<br />
IV.   Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.<br />
V.   Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.<br />
VI.   L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 24 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.<br />
I.    Nell&#8217;ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell&#8217;iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall&#8217;organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.<br />
II.   Qualora il Consiglio dell’Ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.<br />
III.   L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’Ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse generale.<br />
IV.  Ai fini della tenuta degli albi, l’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 25 – Rapporti con i collaboratori dello studio.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 26 – Rapporti con i praticanti.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione.<br />
I.     L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.<br />
II.    L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.<br />
III.   È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 27 ­– Obbligo di corrispondere con il collega</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale<br />
I.    Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.<br />
II.   Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 28 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.<br />
I.    E’ producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.<br />
II.   E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.<br />
III.  L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 29 ­– Notizie riguardanti il collega</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.<br />
I. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 30 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 31 – Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.<br />
I.    L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.<br />
II.   È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.<br />
III.  L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 32 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 33 ­– Sostituzione del collega nell’attività di difesa.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.<br />
I.   L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 34 – Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.<br />
I.    Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>TITOLO III</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 35 – Rapporto di fiducia.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia<br />
I.    L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.<br />
II.  L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell’art. 45.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 36 – Autonomia del rapporto.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici. L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità<br />
I.    L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.<br />
II.   In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.<br />
III.  L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 37­ – Conflitto di interessi.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.<br />
I.   Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.<br />
II.   L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 38 – Inadempimento al mandato.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.<br />
I.   Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 39 ­– Astensione dalle udienze.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.<br />
I.    L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.<br />
II.   Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 40 – Obbligo di informazione.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.<br />
I.    Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.<br />
II.   E’ obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.<br />
III.   Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 41 – Gestione di denaro altrui.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.<br />
I.   Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. II. In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 42 – Restituzione di documenti.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.<br />
I.   L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 43 – Richiesta di pagamento.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico.<br />
I.    L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.<br />
II.    L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta.<br />
III.   L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.<br />
IV.  L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 44. – Compensazione.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.<br />
I.    In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.</strong></p>
<p style="text-align: left;">E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art 2233 del Codice civile.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 46 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 47 ­– Rinuncia al mandato.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.<br />
I.    In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.<br />
II.   Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.<br />
III.  In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>TITOLO IV</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 48 – Minaccia di azioni alla controparte.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie<br />
I.    Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l’avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.<br />
II.    L’addebito alla controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 49 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 50 – Richiesta di compenso professionale alla controparte.</strong></p>
<p style="text-align: left;">È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.<br />
I.   In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 51 ­– Assunzione di incarichi contro ex clienti.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionalee l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza.<br />
In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.<br />
I.   L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 52 – Rapporti con i testimoni.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.<br />
I.  Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.</p>
<p style="text-align: left;">1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.<br />
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.</p>
<p style="text-align: left;">3. La scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.</p>
<p style="text-align: left;">4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.<br />
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito.</p>
<p style="text-align: left;">6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa.<br />
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.</p>
<p style="text-align: left;">8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito.</p>
<p style="text-align: left;">9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.</p>
<p style="text-align: left;">10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.</p>
<p style="text-align: left;">11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.</p>
<p style="text-align: left;">12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto.</p>
<p style="text-align: left;">13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.</p>
<p style="text-align: left;">14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.</p>
<p style="text-align: left;">15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.</p>
<p style="text-align: left;">16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 53 – Rapporti con i magistrati.</strong></p>
<p style="text-align: left;">I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.<br />
I.    Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.<br />
II.   L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.<br />
III.  L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 54 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 55 – Arbitrato.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.<br />
I.    L’avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.<br />
II.   L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.<br />
III.   In ogni caso l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.<br />
IV.   L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di ragioni ostative all’assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.<br />
V.   L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre: &#8211; ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; &#8211; non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; &#8211; non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 56 – Rapporti con i terzi.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.<br />
I.   Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 57 – Elezioni forensi.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.<br />
I.    E’ vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.<br />
II.   Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 58 – La testimonianza dell’avvocato.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.<br />
I.    L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.<br />
II.   Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 59 ­– Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.<br />
I.   L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>TITOLO V</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>DISPOSIZIONE FINALE</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 60 – Norma di chiusura.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.</p>
<p style="text-align: left;"><em>* Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e successivamente modificato il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002 e il 27 gennaio 2006. </em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Ulteriori modifiche sono state adottate il 14 dicembre 2006, in attuazione della legge 4 agosto 2006, n. 248 e il 12 giugno 2008.</em></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
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		<title>TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO &#8211; SEZIONE DISTACCATA DI BORGO VALSUGANA &#8211;  Sentenza n. 40/10 del 28.7.10, G.I. Dott.ssa Virginia Manfroni &#8211;</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Gadenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO  ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRENTO Sezione Distaccata di Borgo Valsugana R.G.: 130/05 In composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Virginia Manfroni, pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato. promessa da: M. D. N. difeso e rappresentato dall’avv. Massimo De Bonis del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NEL NOME DEL POPOLO  ITALIANO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> IL TRIBUNALE DI TRENTO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Sezione Distaccata di Borgo Valsugana</strong></p>
<p>R.G.: 130/05</p>
<p>In composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Virginia Manfroni, pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato.</p>
<p>promessa da:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M. D. N.</strong> difeso e rappresentato dall’avv. Massimo De Bonis del Foro di Roma e dall’avv. Luca Pontalti, presso il cui studio in Trento, via Oss Mazzurana n. 72 è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine dell’atto di citazione;</p>
<p style="text-align: right;">ATTORE</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A.Z.</strong> rappresentato e difeso dall’avv. Luca Gadenz, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Eccher, in Trento, via San Francesco d’Assisi n. 10, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;</p>
<p style="text-align: right;">CONVENUTO</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>S. &amp; E. SNC di G. T. e C</strong>., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em> T. G., difesa e rappresentata dall’avv. Maurizio Wegher, presso il cui studio in Trento, via Malfatti n. 27, è elettivamente domiciliato come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;</p>
<p style="text-align: right;">CONVENUTA</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>G. G. A. S. di A. e di S. A. di S. M. di C.</strong>, in persona del proprio Direttore <em>pro tempore</em> Luciano Gadenz, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Campanile del Foro di Padova, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roberta De Pretis in Trento, via SS Trinità n. 14, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;</p>
<p style="text-align: right;">TERZA CHIAMATA</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C.A.U. SPA</strong> in persona del suo procuratore <em>ad negotia</em> dott. Stefano Scavo, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Ballardini del Foro di Rovereto, presso il cui studio in Trento in via Calepina n. 45 è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;</p>
<p style="text-align: right;">TERZA CHIAMATA</p>
<p style="text-align: justify;">CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate come da fogli di precisazioni delle conclusioni depositati all’udienza del 25.5.10.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVAZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il presente processo ha avuto per oggetto l’accertamento della dinamica e della responsabilità nella produzione delle lesioni subite da parte attrice in data 6.8.03 in occasione della sua partecipazione ad un corso di arrampicata libera e sicurezza organizzato presso il Palazzetto dello Sport di San Martino di Castrozza.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricostruzione del fatto è avvenuta alla luce delle allegazioni delle parti, delle risultanze delle prove testimoniali e dei chiarimenti offerti dal CTU in merito al tipo di attività svolta nella palestra.</p>
<p style="text-align: justify;">Quel giorno l’attore, insieme alla moglie e ad un amico, R.B., decideva di partecipare al corso organizzato presso il Palazzetto dello Sport, per cui decideva di pagare la relativa quota d’iscrizione insieme all’amico Barberis.</p>
<p style="text-align: justify;">Il corso era articolato prima in una parte teorica in cui furono date istruzioni specifiche sull’utilizzo delle singole attrezzature, sulle tecniche di arrampicata e sulla sicurezza (testi B. F. e R.B. udienza 9.1.07 e 23.1.07; teste R. L.B. udienza 27.10.08) e poi in una parte pratica.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare in quella teorica venivano illustrate le modalità con cui si doveva arrampicare e le tecniche con cui ci si tiene in sicurezza, sia quando si arrampica, sia quando si tiene sotto. Tra queste era stata previamente illustrata anche la modalità con cui tenere la corda ed erano state fornite le corde e le imbragature.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante la parte pratica, l’istruttore, odierno convenuto, dopo aver personalmente fissato le corde e gli strumenti di sicurezza, tra cui le imbracature di ognuno dei partecipanti, faceva lui stesso l’assicuratore a terra per i bambini, mentre indicava agli adulti (scegliendoli in base alla loro caratteristiche fisiche in relazione alla capacità di sostenere caso per caso il peso del compagno di cordata) di alternarsi tra loro nel salire e nell’assicurare a terra sotto la sua supervisione (teste B. F.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il CTU G.B., componente della Commissione Materiali e Tecniche Club Alpino Italiano, con la sua consulenza depositata in data 18.7.07 tesa ad illustrare di funzionamento della tecnica di arrampicata (free climbing) e dei materiali utilizzati e la tecnica di sicurezza garantita al compagno a terra, ha giustamente utilizzato lo stato dei luoghi durante un sopraluogo in data 4.6.07 a cui sono stati in grado di partecipare tutti i CTP.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso di tale sopraluogo, espletato, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e funzionale a effettuare valutazioni tecniche sulle concrete condizioni di sicurezza assicurate ai partecipanti al corso allestito nel Palazzetto dello Sport di S.M.di C., elementi tutti indispensabili al fine del presente giudizio, il CTU ha avuto modo di evidenziare come tutte le attrezzature utilizzate per l’arrampicata fossero perfettamente a norma, con un’appropriata disposizione degli ancoraggi, in parete e sommitali, dei possibili itinerari, con una distanza tra le corde impiegate regolare e con un’appropriata disposizione degli ancoraggi, in parete e sommitali, dei possibili itinerari, con una distanza tra le corde impiegate regolare e con un’appropriata copertura del pavimento, funzionale ad ottenere un azione antiscivolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’illustrare poi in concreto il funzionamento di tale disciplina, ha chiarito come si sia trattato nella specie di una “ scalata monotiri” che comporta la salita “da primo di cordata” di un itinerario di una singola lunghezza, mai superiore alla metà della lunghezza della corta utilizzata, per permetter in seguito una controllata discesa, con entrambe le fasi, di salita e di discesa, sempre costantemente assicurate dal compagno posizionato in basso definito “secondo di cordata”.</p>
<p style="text-align: justify;">Afferma poi il CTU che nelle varie fasi d’insegnamento dell’arrampicata sportiva, in particolar modo quelle rivolte ai neofili, le corde vengono preventivamente installate dall’istruttore o dalla Guida Alpina sulla parete artificiale mediante ancoraggi fissi.</p>
<p style="text-align: justify;">La corda, poi, viene concretamente manovrata dal compagno che sta a terra, cioè da “secondo di cordata”, anche detto l’assicuratore.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene in particolare alla fase di discesa (che più interessa il presente giudizio per essersi verificato in tale fase di sinistro), l’assicuratore provvede alla discesa in “moulinette” del compagno salito, regolando, tramite apposita maniglia, lo scorrimento della corda nell’attrezzo, finché il compagno non raggiunga la base della struttura.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’elencare la dotazione necessaria in termini di attrezzatura per la pratica di questo sport il CTU indica la corda, l’imbragatura, i moschettoni con ghiera e l’utilizzo di vari tipi di freno e/o bloccante, ma non anche l’utilizzo di materassi per attutire eventuali cadute.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare tale doglianza era contenuta specificatamente negli atti di parte attrice, come un indice della trascuratezza approntata durante il corso per la sicurezza dei principianti. Tale inferenza però va sconfessata, alla luce del CTU e dalla lineare considerazione che tali materassi, se pur come è prevedibile potrebbero attutire la caduta accidentale dall’alto dello scalatore, dall’altro, paradossalmente, ne aumenterebbero la frequenza, in quanto renderebbero insicura e scivolosa la base di appoggio del secondo di cordata, dalla cui stabilità dipende, come abbiamo visto, la sicurezza dell’intera cordata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con particolare riferimento agli strumenti in concreto utilizzati dal convenuto nell’approntare il corso per i principianti, emerge l’utilizzo del “grigri”, presentato come un attrezzo ad alto livello, specificatamente indicato per l’arrampicata indoor con ancoraggi confermi alle normative e preferibilmente su monotiri, come nel caso di specie è avvenuto. La caratteristica fondamentale di tale strumento è il particolare meccanismo di auto costrizione della corda, in grado di bloccare la caduta del compagno al minimo strappo, dato dalla corta stessa in conseguenza del volo. Continua il CTU dicendo che <em>“in sostanza l’attrezzo consente unicamente lo scorrimento regolare della corda e il bloccaggio automatico della stessa, in conseguenza a qualsiasi anormalità nel suo movimento. Questo consente al compagno che sale di poter cadere solo per un breve attimo, fintanto che la camma di bloccaggio dell’attrezzo – entrando in funzione senza intervento alcuno da perte di chi assicura – va ad impedire lo scorrimento della corda. In seguito l’assicuratore provvederà tramite un attenta e precisa manovra di rotazione dell’apposita maniglia, a sbloccare la corda, consentendo al compagno di risalire nella salita o di farsi cadere lentamente a terra”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto illustrato dal CTU si comprende quindi come l’utilizzo del grigri, semplice all’apparenza, richiede al contrario un’adeguata formazione e da parte dell’operatore sempre molta attenzione per evitare di incorrere in utilizzi scorretti dall’attrezzo, come ad esempio trattenere in caso di caduta del compagno il capo carico della corda al posto di quello scarico, potendo cosi innescare lo scorrimento della corda stessa o serrare le mani sul meccanismo di blocco-sblocco (la maniglia), riducendo il blocco della corda, che per questo può iniziare e scorrere.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale fase di formazione, insopprimibile come abbiamo visto, nel caso di specie c’è stata, alla luce delle emergenze testimoniali e di quanto riportato in atti, per cui l’utilizzo di tale strumento può definirsi come assolutamente idoneo, anche in considerazione del fatto che, come conferma il CTU, si tratta dello strumento attualmente più usato, proprio per la sua facilità d’impiego e la sua semplicità di funzionamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso l’attore quel giorno, dopo circa 1 ora e 40 minuti di lezione, mentre era in fase di discesa ed era tenuto come assicuratore a terra dal suo amico R.B., cadeva a terra da un’altezza di 4 metri, riportando un politraumatismo da precipitazione con frattura emibacino sn, frattura ala sacrale, frattura somatica L1, L2, frattura composta del calcagno destro (CTU medica affidata al dott. F.Z. e depositata in data 3.4.09).</p>
<p style="text-align: justify;">Questi essendo i fatti, occorre ora interpretarli alla luce delle norme, onda vagliare le possibili responsabilità nella produzione del danno, funzionale alla corretta allocazione dello stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre prendere le mosse dal fatto che l’attore, fio alla comparsa conclusionale collocatasi a distanza di 5 anni dalla notifica di citazione, non qualifica la responsabilità azionata, in base a cui richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Solo con tale scrittura difensiva conclusionale, invece, qualifica la responsabilità dei convenuti come extracontrattuale ex art. 2050 cc per l’esercizio di attività pericolose.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale forma di responsabilità, con le correlate conseguenze in tema di ripartizione dell’onere della prova, fonda la sua applicazione sull’esercizio di attività pericolose, ma, prima ancora, sull’assenza di un rapporto contrattuale tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ proprio questo presupposto di carattere negativo che manca nel caso di specie, in quanto emerge chiaramente da tutti i testi escussi che l’attore e il suo amico avevano regolarmente pagato un biglietto per effettuare un corso al gestore della palestra, convenuto S. &amp; E. snc, e tra questo e l’altro convenuto, la Guida alpina, vi era una precisa convenzione che prendeva il riparto delle somme ricavate e specificate modalità per il reclutamento delle persone e dei mezzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre poi considerare che il rapporto diretto il cliente l’aveva con la Guida Alpina, che gli doveva assicurare, oltre che l’insegnamento delle tecniche di arrampicato, anche, le regole di sicurezza fondamentali parametrate al grado di difficoltà degli esercizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga conto poi che tale operazione di riqualificazione, resa necessaria in questa sede al cambiamento del Giudice nel corso del giudizio, ungi dall’essere impedita al giudice di merito, è anzi indicata come necessaria dalla Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Stabilisca infatti la Suprema Corte come <em>“il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale agli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotto e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospezione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un’istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il “petitum” e la “causa petendi”</em> (Cass. Sez. 2, sentenza n.3012 del 10.2.10).</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice ha, quindi, il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “<em>nomen juris</em>” diverso da quello delle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali presupposti sono nel caso di specie rispettati, in quanto i fini costitutivi allegato sono gli stessi e anche la prova liberatoria richiesta nell’un caso al danneggiamento dell’art. 2050 cc, l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, nell’altro caso dall’art. 1218 cc, impossibilità della prestazione derivante da causa imputabile, non sposta il nucleo dell’nere probatorio dell’una e dell’altra parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Avendo in tal modo riqualificato la responsabilità azionata da parte attrice, ne consegue l’applicazione al caso di specie delle regole codificate dalla giurisprudenza in tema di responsabilità contrattuale, per cui il debitore, qui i convenuti, dovranno dimostrare la propria assenza di colpa.</p>
<p style="text-align: justify;">La prova dell’incolpevolezza dell’inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell’adempimento, infatti, è sempre riferibile alla sfera d’azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, tuttavia, il debitore, cioè i convenuti, hanno dato prova della loro non consapevolezza mediante il ricorso alle prove testimoniali, anche a quelle di parte opposta, come sopra evidenziato, e alla CTU tecnica, che su tali aspetti non può non costituire mezzo di prova in ordine al rispetto della normativa tecnica, dell’apprestamento in concreto di tutte le misure di sicurezza idonee ad assicurare l’obbligazione di protezione che si sono assunti con la conclusionale del contratto atipico di insegnamento dell’arrampicata su parete.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale fattispecie negoziale nuova, però, oltre a fondare dei doveri di protezione rafforzati in capo al creditore che assicura la prestazione sportiva, richiede, allo stesso modo, un dovere di auto responsabilità, di giudizio e di attenzione, anche da dilettanti, tale sport, maggiorato rispetto ad altre attività e che può forse paragonarsi solo all’attività di guida di un veicolo a motore, in cui una semplice distrazione o calo dall’attenzione comporta pericoli per l’incolumità propria e per quella altrui.</p>
<p style="text-align: justify;">Sottolinea la Giurisprudenza a tal proposito come <em>“il danneggiante, nei rapporti con il danneggiato, ha interesse ad invocare la responsabilità di terzi soltanto se può dimostrare l’interruzione del nesso causale tra la propria condotta e l’evento dannoso, e cioè che questo è stato determinato dall’eccezionale efficacia causale della sopravvenuta condotta altrui. Viceversa ne è responsabile, anche se altri, nel tentativo di eliminare le conseguenze dannose di esso, le hanno invece aggravate”</em> (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10987 del 10.12.96).</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema di prova passa necessariamente quindi dall’assenza di colpa in capo al creditore a quella di assenza del nesso di causalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Fin qui si è trattato dell’argomento della assenza di colpa addebitabile ai convenuti, dei quali solo alcuni rivestivano una posizione di garanzia con riferimento all’evento quale si è verificato, ma ai quali non è addebitabile alcune condotta colposa.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve ora aggiungersi altro argomento, quello dell’assenza del nesso di causalità; e più precisamente della interruzione di tale nesso, in ragione di una ragione sopravvenuta, che ha cagionato l’evento per sua esclusiva capacità di determinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A riguardo, va ricordato che in principi propri del diritto penale sono gli stessi in applicazione nel diritto civile; solo ai fini della prova la disciplina è diversa, almeno a quanto si è affermato nelle sentenza tutte a SS UU 20 11 2001, in materia di malattia contratta da sangue infetto; in tal decisione si riafferma che i principi generali in materia di causalità penali e civili sono gli stessi, ma: è diverso <em>il regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi, ai due processi penale e civile: in quello civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza e del “più probabile che non” mentre in quello penale vige la regola dell’oltre ragionevole dubbio.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie tela interruzione del nesso causale si è realizzata per effetto della condotta del soggetto che assicurava l’attore al momento della caduta, il Sig. B., che in spregio alle istruzioni ricevute dall’istruttore poco prima e che aveva applicato fino a quel momento, visto anche che l’incidente si è verificato verso la fine delle due ore di lezione, invece di assecondare il movimento della corda nella fase di discesa che è quella più semplice per l’assicuratore a terra, come ci ha spiegato il CTU, in quanto non deve fare niente, se non lasciare piano piano la corda, entrando in funzione in ogni caso un meccanismo di auto bloccaggio in caso di imprevisti grazie al grigri, ha evidentemente posto in essere una di quelle manovre che il CTU stigmatizzava come da non fare nell’utilizzo di tali strumenti. Si è trattato quindi verosimilmente di un errore grossolano e con conseguenze repentine, inferiori ad un secondo nella caduta a terra, che hanno impedito all’istruttore di porvi rimedio.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché quindi, come appare evidente da tutto quanto si è detto finora, l’evento non era collegato all’attività in concreto posta in essere dai debitori nel rispetto di tutte le normative e in ossequio a tutte la regole di prudenza e diligenza richieste nel caso specifico, esso non si pone in termini di successione prevedibile o, se così si preferisce, “statisticamente regolare” con il comportamento dei debitori.</p>
<p style="text-align: justify;">La serie causale nuova ed indipendente, innestata sulla prima con autonoma determinazione dell’evento, fu invece costituita dal comportamento del terzo estraneo al presente giudizio, Sig. B., che non ha evidentemente utilizzato nel seguire e assecondare la manovra del compagno di cordata, quell’attenzione e prudenza che in ogni caso è richiesta e il cui calo non può in nessun caso essere scusato dall’inesperienza, che al contrario in attività sportive quali quelle poste in essere richiede invece una dose di attenzione e cautela ancora maggiore rispetto alla persona esperta.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, la fattispecie viene ad essere compresa nella ipotesi di cui al capoverso di cui all’art. 41 cp. Tale soluzione non dimentica affatto che anche la condotta dei convenuti, l’uno per approntare la palestra e trovare clienti, l’altro per aver in concreto effettuato l’insegnamento di tale disciplina influì in modo determinante sulla produzione dell’evento; ma insieme essa non costituiva, in termini apprezzabili nella presente sede di prognosi postuma, una causa sufficiente alla verificazione dell’incidente.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma del capoverso art. 41, invece, è stata apposta non a conferma, ma a limite della applicazione del principio generale della equivalenza delle cause. Secondo tale principio generale, la semplice realizzazione della situazione di rischio iniziale costituisce una causa necessaria e come tale efficiente dell’evento; ma la previsione della norma qui in esame dispone che tale serie causale può interrompersi, per l’intervento di un nuovo fatto – condotta, che influisce su di essa in modo determinante, tanto da doversi definire unica causa efficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale efficacia interruttiva va attribuita ad ogni nuova condotta, che si realizzi in termini di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità, nel senso che al momento in cui il rischio iniziale venne posto in essere non era possibile prevedere che l’evento si sarebbe consumato con quelle modalità ed all’esito di quella serie causale: secondo la sentenza Biadene (quella relativa al disastro del  Vaiont), è tale quella che <em>si ponga al di fuori delle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale, che fa capo all’agente; costituisce cioè un evento eccezionale…</em>; in tal caso, la causa sopravvenuta “autosufficiente” è in realtà etiologicamente collegata alle precedenti, ma è portatrice di una sua forza autonoma, che la individua come unica spiegazione logica – razionale dell’evento così come esso si è in concreto determinato.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, in presenza della causa sopravvenuta viene a realizzarsi un rischio aggiuntivo o supplementare, di entità tale che raffrontato a quello iniziale determina una sostituzione di esso, e non ne costituisce invece soltanto uno sviluppo o variazione. Il rischio già prima esisteva, ma si modifica nelle sue caratteristiche, in ragione della consumazione di una condotta (nel nostro caso, la disattenzione con cui il B. ha maneggiato la corda e gli strumenti di sicurezza) talmente rilevante per eccezionalità e gravità da accentrare su di sé tutta la capacità causale che il fattore di rischio iniziale ha solo occasionalmente avviato.</p>
<p style="text-align: justify;">Non essendo riconducibile l’evento dannoso verificatosi al comportamento posto in essere dai convenuti, improntato invece al pieno rispetto delle regole nello svolgimento delle loro rispettive attività, le domande di parte attrice devono essere disattese.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta le domande di parte attrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna, in ragione della soccombenza, M. D. N. a pagare al convenuto A.Z. le spese di lite liquidate in € 6.807,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari e € 552.09 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna, in ragione della soccombenza, M. D. N.  a pagare alla convenuta S. &amp; E. SNC di G. T.e c. le spese di lite  liquidate in € 8.000,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari e € 648,35 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna, in ragione della soccombenza, M. D. N.  a pagare alla terza chiamata G. G. A. – S. DI A. E S. A. le spese di lite liquidate in € 3.000,00 per diretti, € 8.000,00 per onorari e € 288,38 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna, in ragione della soccombenza, M. D. N. a pagare alla terza chiamata C. A. U. SPA le spese di lite liquidate in € 3.650,00 per diritti, € 8.000,00 per onorari e € 288.38 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Pone definitivamente le spese delle CTU a carico di parte attrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Borgo Valsugana, 27.7.10</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IL GIUDICE</strong></p>
<p style="text-align: center;">Virginia Manfroni</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>IL CORSO DI <em>FREE CLIMBING</em> TENUTO DALLA GUIDA ALPINA ERA REGOLARE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E’ stata depositata il 28 luglio scorso la Sentenza resa dal Tribunale Civile di Borgo Valsugana, che dal 2005 ha finalmente fatto chiarezza sulla regolarità del corso di <em>free climbing</em> tenuto dalla G. A. di S. M. di C. <strong>A.Z.</strong>, appartenente al celebre G. delle A. di S. M..</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso giudiziario è nato da un grave incidente avvenuto durante la lezione, e che ha visto protagonista un turista romano, precipitato da quattro metri di altezza e rovinando al suolo. Varie fratture, comunque tutte guarite, fu l’esito diagnostico.</p>
<p style="text-align: justify;">A trattenere l’allievo infortunatosi, che era dunque il primo di cordata, era un altro degli allievi del corso, ovviamente affiancato dalla Guida Alpina.</p>
<p style="text-align: justify;">Bene si è svolta la prima metà della calata del compagno, ma poi, per una inspiegabile ed imponderabile ragione l’allievo che lo tratteneva ha manovrato male con il <em>gri gri </em>(attrezzo meccanico da imbraco per la sicurezza), facendo così precipitare al suolo il compagno. Nulla ha potuto fare a quel punto ed in quella particolarissima circostanza la Guida Alpina, a fronte di un evento praticamente istantaneo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso giudiziario, assai lungo e complesso, è stato caratterizzato da una  corposa consulenza tecnica d’ufficio, abbinata alle varie ed altrettanto corpose consulenze tecniche di parte dei vari convenuti, tutte eseguite da super-esperti nel settore dell’arte arrampicatoria e soprattutto nell’utilizzo delle tecniche di progressione e di impiego dei materiali; <strong>G.B.</strong>, <strong>M. D.</strong>, <strong>M.G.</strong> e <strong>N.S.</strong>, tutti istruttori a vari livelli ed in vari Enti.</p>
<p style="text-align: justify;">Assai rilevante anche il numero delle parti chiamate in causa per rispondere del sinistro. In via principale ovviamente la G .A. A. Z., difeso dall’<strong>avv. Luca Gadenz</strong>; sotto altre forme la società <strong>S. &amp; E. s.n.c.</strong> di S. M. di C., in qualità di Ente gestore del palazzetto dello sport, ove si tenne il corso di arrampicata, difesa dall’<strong>avv. Maurizio Wegher</strong>; il <strong>G. G. A. A. di S. M. – S. di A.</strong>, difeso dall’<strong>avv. Francesco Campanile</strong>; la C. A. della G. A. <strong>U.</strong>, difesa dall’<strong>avv. Bruno Ballardini</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le doglianze mosse dalla parte lesa avverso questi soggetti, essenzialmente in direzione della Guida Alpina erano volte a dimostrare la responsabilità diretta della stessa, ed indiretta degli altri soggetti citati, per non avere adottato durante il corso tutte le cautele necessarie alla salvaguardia dell’incolumità degli allievi; per non avere tenuto la lezione teorica preliminare volta ad illustrare le tecniche di utilizzo dei materiali, fra cui il gri gri; per non avere collocato alla base i materassi per attutire il colpo; per non avere chiamato altre guide alpine in ausilio al corso; per non aver vigilato adeguatamente durante la lezione, nel momento del sinistro. Insomma tutte accuse molto pesanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogni tesi della parte attrice è stata puntualmente smontata dalle chiare risultanze dell’istruttoria, sia tenendo conto delle consulenze tecniche ricostruttive della dinamica e dello stato dei luoghi, oltre che dell’impiego dei materiali, sia tenendo conto delle varie prove testimoniali assunte, oltre che di quelle documentali, fra cui un interessante video- proiezione che ha per l’appunto smentito la ricostruzione dei fatti come operata dalla parte danneggiata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale ha sentenziato che nessuna responsabilità è da ascrivere alla Guida Alpina –e per l’effetto neppure agli altri soggetti- la quale ha tenuto il corso nel pieno rispetto delle regole dell’arte e dei protocolli di insegnamento del <em>free climbing</em>, approntando adeguatamente ogni sistema di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è ovviamente reso necessario, ad opera dei rispettivi difensori, prospettare al Giudice le sostanziali differenze esistenti tra le varie discipline arrampicatorie attualmente praticate: l’alpinismo classico su roccia in montagna; il free climbing in falesia naturale ed artificiale, ed infine il bouldering. Tutte discipline, queste, solo apparentemente eguali, ma in realtà caratterizzate da profonde differenze sulle tecniche di progressione e di protezione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’incidente, in buona sostanza, per la dinamica del suo accadimento è da configurarsi nel caso fortuito ed accidentale, non prevedibile e non controllabile dalla Guida Alpina, pure essendo essa al fianco dell’allievo assicuratore che stava manovrando con il gri gri. L’istantaneità della apertura dell’attrezzo, ovviamente voluta dallo stesso allievo per qualunque imponderabile ed irrilevante ragione, non era nella materiale disponibilità della Guida Alpina, che nulla poteva ed ha potuto fare per evitare il sinistro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <em>free climbing</em> è una disciplina sportiva molto sicura, praticata oramai a tutti i livelli, anche dai bambini piccoli e se le procedure e le manovre previste dai protocolli vengono rispettate, come è avvenuto nel caso di specie, essa è praticamente esente da rischi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto per la cronaca, la richiesta risarcitoria formulata dalla parte lesa nei confronti della Guida Alpina, ammontava a ben oltre il miliardo delle vecchie lire (€ 550.000,00).</p>
<p>avv. Luca Gadenz</p>
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		</item>
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		<title>T.R.G.A. Sezione di Trento, sentenza n. 110 dell’8.4.2010</title>
		<link>http://www.avvoca.to/diritto-amministrativo/trga-sezione-di-trento-sentenza-n-110-8-4-2010/</link>
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		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Gadenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[Stazioni radio base – Decisione su ricorso originariamente proposto avanti il Capo dello Stato – sua trasposizione avanti il T.R.G.A. ad opera del controinteressato – applicabilità o meno del regime della condanna alle spese processuali per soccombenza in caso di trasposizione – l’inversione delle parti processuali a seguito di trasposizione anche con riferimento al pagamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> </strong> Stazioni radio base – Decisione su ricorso originariamente proposto avanti il Capo dello Stato – sua trasposizione avanti il T.R.G.A. ad opera del controinteressato – applicabilità o meno del regime della condanna alle spese processuali per soccombenza in caso di trasposizione – l’inversione delle parti processuali a seguito di trasposizione anche con riferimento al pagamento del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: right;">N. 00110/2010 REG.SEN.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00033/2008 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Unica)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 33 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
L. A., B. A., B. M., C. G., D. G., F. M., F. G., F. D., I. E., I. M., I. M., M. A., M. A., M. G., P. G., R. T., S. G., S. G., T. L., T. F., T. G., T. M., Z. D., Z. G. e Z. S., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luca Gadenz, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Trento, Via Calepina, 50</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Tonadico, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;<br />
la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente <em>pro tempore</em> della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daria De Pretis, Nicolò Pedrazzoli e Fernando Spinelli ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, 15</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti di</p>
<p style="text-align: justify;">Telecom Italia S.p.A, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Vedova, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Pompeati in Trento, Via Grazioli, 31</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della concessione ad edificare n. 39/2006 del 23.11.2006, rilasciata dal Comune di Tonadico al signor Scariglia Gabriele nella sua dichiarata qualità di rappresentante di TIM Italia S.p.A; del parere del Comitato Tecnico per l&#8217;autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni n. 36/2006 del 15.5.2006; della D.I.A. a 30 giorni 14.7.2008 presentata al Comune di Tonadico dal signor Alessandro Guardagli; del parere del Comitato tecnico per l&#8217;autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni n. 76 del 23.5.2008; delle note comunali del 14.7.2008 prot. n. 4412-T e del 12.8.2008 prot. n. 4412-T e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e di Telecom Italia S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la propria ordinanza 28.2.2008 n. 26 con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti espongono di essere proprietari di immobili ubicati in località Lazer del Comune di Tonadico, ad eccezione dell’arch. Pezzato che è il progettista dell’area artigianale soggetta al piano attuativo PA2, al limitare della quale è stata autorizzata la controversa stazione radio &#8211; base di telefonia cellulare.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso la relativa concessione edilizia ed il presupposto parere del Comitato tecnico provinciale sono state dedotte plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, in particolare sotto i seguenti profili:</p>
<p style="text-align: justify;">1) la presenza di campi magnetici avrebbe introdotto un vincolo nell’utilizzo edificatorio in altezza delle proprietà dei ricorrenti; sarebbe stata omessa nell’istruttoria la considerazione dell’esistenza della zona artigianale PA2; sarebbero presenti stalle di bovini entro il raggio sensibile al campo elettromagnetico;</p>
<p style="text-align: justify;">2) non sarebbe stato acquisito il parere della commissione edilizia comunale;</p>
<p style="text-align: justify;">3) non sarebbe stato adeguatamente dimostrato il titolo legittimante dell’intestatario della concessione edilizia, qualificatosi solo mediante una scrittura privata semplice;</p>
<p style="text-align: justify;">4) non sarebbe stata considerata la compresenza di due elettrodotti che contribuirebbero al campo elettromagnetico; sarebbe mancata la partecipazione del Comune alla riunione del Comitato tecnico provinciale; mancherebbero alcuni elaborati progettuali;</p>
<p style="text-align: justify;">5) sarebbe stato violato il protocollo d’intesa 17.12.2003 tra l’ANCI ed il Ministero delle comunicazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">6) sarebbe mancato l’avviso ai ricorrenti di avvio del procedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">7) alla riunione del Comitato tecnico sarebbe mancata la presenza necessaria di un membro;</p>
<p style="text-align: justify;">8 ) la legge 22.2.2001 n. 36 sarebbe incostituzionale nella parte in cui non prevede un aggiornamento scientifico sulle conseguenze dannose dell’elettrosmog.</p>
<p style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti le anzidette censure sono state estese alla D.I.A., a seguito della quale sarebbe stato successivamente dato impulso all’installazione di un ponte radio sul traliccio, con l’ulteriore allegazione che sarebbe stato violato l’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, per mancato avviso ai ricorrenti di avvio del relativo procedimento, vista la pendenza del ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite in giudizio sia la Provincia autonoma di Trento, sia la controinteressata Telecom Italia S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, in quanto i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici sarebbero stati rispettati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, poi, hanno controdedotto e replicato puntualmente ai singoli motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza depositata in limine ed all’odierna udienza pubblica il difensore dei ricorrenti ha chiesto un rinvio della trattazione della causa, allegando la pendenza di chiarimenti che l’Amministrazione comunale si sarebbe ripromessa di fornire agli istanti in ordine al collocamento di ulteriori corpi irradianti sullo stesso traliccio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il difensore della Provincia autonoma di Trento si è, tuttavia, opposto al detto rinvio e sulla questione il Collegio si è riservato di decidere.</p>
<p style="text-align: justify;">La detta domanda va peraltro respinta, apparendo, invero, la causa fin d’ora matura per la decisione, non ravvisandosi quale utile funzione assolverebbero i prospettati chiarimenti, posto che la validità e l’efficacia della concessione edilizia impugnata e della successiva D.I.A. non sono in alcun modo interessate da quanto l’Amministrazione si appresterebbe a comunicare ai ricorrenti, relativamente a diversi corpi irradianti.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente all’esame del merito va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione degli istanti, opposta dall’Amministrazione e dalla controinteressata nel rilievo che i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici sarebbero rispettati e, quindi, non vi sarebbe alcun interesse a contrastare l’installazione della stazione radio &#8211; base.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ sufficiente porre in evidenza per questo aspetto che i deducenti non si limitano a contestare il rispetto dei suddetti limiti di esposizione, che comunque è questione che attiene al merito della pretesa e non al titolo legittimante, ma appuntano i loro rilievi anche sulla legittimità del procedimento e delle valutazioni istruttorie, nonché sulla localizzazione e sulla stessa legittimità costituzionale della legge &#8211; quadro 22.2.2001 n. 36.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, comunque, il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Procedendo, nell’ordine logico, dalle censure di carattere procedimentale, va anzitutto disattesa quella di mancata acquisizione del parere della commissione edilizia comunale, che non è affatto necessario quando, come nel caso di specie, non si debba procedere a valutazioni tecniche, ma ad esprimere valutazioni di natura giuridica (cfr., ad es.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 27 ottobre 2008, n. 18243).</p>
<p style="text-align: justify;">Il suddetto parere, del resto, era stato già acquisito agli atti del procedimento conclusosi precedentemente col diniego della concessione edilizia, annullato da questo Tribunale con sentenza 28.9.2006, n. 322 e, nella riedizione della pronuncia comunale sull’istanza di concessione edilizia dopo la citata sentenza, non vi era più luogo a valutazioni di carattere tecnico, ma solo di carattere giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ egualmente infondata anche la censura secondo cui non sarebbe stato adeguatamente dimostrato il titolo legittimante della persona fisica che, in rappresentanza del gestore, ha presentato l’istanza di concessione edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, in mancanza di precise contestazioni sul difetto di rappresentanza, si presume che tale rapporto interno sussistesse, a nulla rilevando il mezzo utilizzato allo scopo (scrittura privata semplice, o altro) né l’Amministrazione ha avuto alcun dubbio al riguardo, atteso che diversamente avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ed elementi integrativi e non respingere <em>tout court</em> l’istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Comunque, si tratterebbe di un vizio esclusivamente formale, superabile in piana applicazione dell’art. 21<em>octies</em> della legge 7.8.1990 n. 241.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato poi dedotto quale ulteriore vizio il mancato avviso ai ricorrenti di avvio del procedimento,ma sul punto il Collegio non può che richiamarsi alla consolidata giurisprudenza secondo cui non sussiste alcun obbligo di dare comunicazione ai proprietari di immobili vicini dell&#8217;avvio del procedimento diretto al rilascio di una concessione edilizia, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione edilizia del territorio sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall&#8217;emanazione dell&#8217;atto potrebbero ricevere nocumento (vd., ad es.: Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4847 e la sentenza di questo Tribunale 10 aprile 2008, n. 91).</p>
<p style="text-align: justify;">Con i motivi aggiunti la censura di mancato avviso di avvio del procedimento è stata estesa alla D.I.A., che ha successivamente autorizzato l’installazione di un ponte radio sullo stesso traliccio, ma tale ulteriore rilievo è infondato in quanto non vi è stata alcuna statuizione che abbia fatto seguito alla denuncia di inizio di attività, in ordine alla quale sia stato avviato un procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ulteriore censura che alla riunione del Comitato tecnico provinciale sarebbe mancata la presenza necessaria di un membro di diritto è infondata in fatto, come dimostrato dalla difesa dell’Amministrazione: tutti i componenti erano presenti, mentre il rappresentante del Ministero delle Comunicazioni non fa parte del<em> quorum</em> strutturale dell’organo, ex art. 2, comma 5, della L.p. 28.4.1997 n. 9.</p>
<p style="text-align: justify;">Altrettanto infondata si rivela la censura secondo la quale sarebbe mancata la partecipazione del Comune alla riunione del Comitato tecnico provinciale. Infatti, il Comitato ha la facoltà e non l’obbligo di sentire il Comune, secondo le direttive introdotte dalla Giunta provinciale con la deliberazione 22.9.2000 n. 2368.</p>
<p style="text-align: justify;">Circa l’assunta violazione del protocollo d’intesa del 17.12.2003 tra l’ANCI ed il Ministero delle Comunicazioni, si tratta di un atto pattizio che non è vincolante per le parti del presente contenzioso, le quali non hanno sottoscritto alcun accordo in merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le censure relative all’asserita carenza di istruttoria sono infondate, risultando che Telecom ha presentato tutti gli elaborati progettuali necessari, tra cui, per ciò che più interessa i ricorrenti, l’analisi di impatto elettromagnetico con l’indicazione degli edifici presenti o in costruzione in un raggio di 200 metri; dal monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, successivamente effettuato, è, poi, emerso che i limiti di cui all’art. 3, comma 2, del D.P.C.M 8.7.2003, che già sono ispirati al principio di precauzione, sono rispettati.</p>
<p style="text-align: justify;">Circa la compresenza di due elettrodotti che contribuirebbero al campo elettromagnetico, senza che sia stato svolta adeguata istruttoria al riguardo, la verifica del valore di fondo del campo magnetico preesistente è stata eseguita, smentendo in fatto detto rilievo, atteso che tale valore è risultato irrilevante, come risulta dall’analisi di impatto elettromagnetico.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale censura è quindi infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Passando alle censure di merito, si sostiene che la presenza di campi magnetici avrebbe introdotto un vincolo all’utilizzo edificatorio in altezza delle proprietà dei ricorrenti, essendosi omessa nell’istruttoria la considerazione che l’impianto confina con la zona artigianale PA2.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale rilievo trascura, peraltro, che l’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (approvato con D.lgs. 1.8.2003, n. 259) stabilisce che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”. E’ da notare, poi, che l’art. 5, comma 4, del D.lgs. 259/03 stabilisce l’applicabilità diretta del codice delle telecomunicazioni anche nell’ordinamento trentino. Tale disposizione, infatti, recita: “Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite”.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo stata nella specie rispettata la normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, l&#8217;assimilazione delle stazioni radio &#8211; base di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria si configurava dunque come atto dovuto, per l’Amministrazione comunale, il rilascio della concessione edilizia prevalendo l’interesse, di rilievo nazionale secondo cui dev’essere comunque assicurata una capillare ed effettiva distribuzione del servizio di telefonia mobile mediante uniforme copertura, con idoneo segnale, di tutte le zone del territorio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la censura secondo cui la presenza di campi magnetici generati dall’antenna avrebbe introdotto un vincolo all’utilizzo edificatorio in altezza delle proprietà dei ricorrenti è smentita dai documentati rilievi del difensore della Telecom, secondo cui l’altezza delle sorgente emissiva comporta che alla distanza di 50 metri dal traliccio il valore di campo elettromagnetico risulta inferiore ai limiti di legge, anche relativamente ad edifici alti 11,5 metri.</p>
<p style="text-align: justify;">Non risulta esservi, quindi, alcuna effettiva ed apprezzabile compressione delle capacità edificatorie della zona artigianale contermine.</p>
<p style="text-align: justify;">Nemmeno la presenza di stalle di bovini è rilevante, attesi i limitati valori di campo elettromagnetico generati dall’impianto, ed in ogni caso la normativa di cui si allega la violazione (direttiva 98/58/CE) riguarda la diversa fattispecie del trattamento degli animali negli allevamenti e della somministrazione degli alimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la questione di legittimità costituzionale della legge 22.2.2001 n. 36, nella parte in cui non prevede un aggiornamento scientifico sulle conseguenze dannose dell’elettrosmog, è manifestamente infondata in quanto la legge rinvia alla fonte regolamentare per la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ed il regolamento emanato, peraltro ispirato al principio comunitario di precauzione, non è soggetto al vaglio di costituzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le ragioni che precedono, quindi, il ricorso va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna i ricorrenti a rifondere all’Amministrazione resistente ed alla controinteressata le spese e gli onorari del giudizio, che liquida &#8211; tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell’entità dell’attività difensiva svolta &#8211; in euro 6.000,00 a favore di ciascuna delle due controparti (di cui € 5.000,00 per onorari ed € 1.000,00 per diritti), oltre ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti, a titolo di spese generali.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Francesco Mariuzzo, Presidente</p>
<p>Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore</p>
<p>Fiorenzo Tomaselli, Consigliere</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE</p>
<p>IL PRESIDENTE</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 08/04/2010</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p>_____________</p>
<p style="text-align: justify;">Con la pubblicazione di questa sentenza si vuole stimolare un <em>forum</em> di opinioni circa l’applicabilità del regime della condanna alla spese di soccombenza nel processo amministrativo, allorché il ricorso originario subisca la trasposizione dal Capo dello Stato a cura del controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, l’esenzione da spese di lite che caratterizza il procedimento avanti il Presidente della Repubblica, fa sorgere dubbi (di molto acuiti dalla pesantezza del <em>quantum</em>), circa la legittimità del capo della Sentenza resa dal Tribunale, che statuisce sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente, infatti, anche in applicazione dell’art. 25 I° comma della Costituzione (la scelta del giudice naturale precostituto per legge, secondo un’ampia accezione della norma), sceglie deliberatamente di adire un Giudice che eroga un servizio gratuito. Appare dunque profondamente ingiusto ed iniquo, che per effetto di una scelta unilaterale del controinteressato che traspone la sede del giudizio, sia <em>de plano</em> applicabile il regime delle spese di soccombenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Come pure iniquo è l’obbligo del pagamento del contributo unificato a cura della parte originariamente ricorrente, ciò per via della inversione del ruolo delle parti processuali, sempre in caso di trasposizione (sul tema si rinvia ad altra nota  presente sul sito).</p>
<p style="text-align: justify;">Su tali temi appare opportuno discutere e dibattere, ed in tal senso è l’invito che si estende ai Colleghi ed agli operatori del Diritto che ne fossero interessati.</p>
<p>avv. Luca Gadenz</p>
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		<title>LE PALE “RUBATE”</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Gadenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[• sul diritto all’utilizzo, per scopi commerciali, delle immagini di montagne e/o di paesaggi ubicati in territori “altrui”, nel caso delle Pale di San Martino; Gruppo montagnoso Dolomitico del Trentino Orientale, nella Valle del Primiero, o altrimenti detta Valle del Cismon; • brevi annotazioni a margine di una delle tante pubblicità commerciali, nel caso, di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/Standard/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot-3.png" alt="" />• sul diritto all’utilizzo, per scopi commerciali, delle immagini di montagne e/o di paesaggi ubicati in territori “altrui”, nel caso delle Pale di San Martino; Gruppo montagnoso Dolomitico del Trentino Orientale, nella Valle del Primiero, o altrimenti detta Valle del Cismon;</p>
<p>• brevi annotazioni a margine di una delle tante pubblicità commerciali, nel caso, di un prodotto denominato amaro tipico trentino, raffigurante il Cimon della Pala;</p>
<p>• sull’ammissibilità dell’utilizzo dell’istituto della concessione amministrativa onerosa per l’uso delle immagini di territori “altrui”.</p>
<p>di Luca Gadenz <strong>(*)</strong></p>
<h3 style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">inquadramento storico</span></h3>
<p><strong>(S)</strong> &#8220;<em>Pale di San Martino: gigantesche scaglie di pietra che balzano, dalle nere chiome dei boschi, in una galoppata pazza di picchi, di selle, di gobbe, dalle strane forme umane o divine; pareti verticali che affondano in burroni ghiaiosi e in valli precipiti: cime aeree che, ora, puntano dritte verso il cielo, ed ora sembrano curvarsi, a strapiombo, sul vallone come a vedere le umane vicende!</em></p>
<p><em>Le </em><em>cime ti sbocciano d&#8217;improvviso davanti, altissime; son sul tuo capo; puntano verso il cielo e non ti sembran vere, ma creazione di sogno, tanto improvvisa è la visione, michelangiolesca la mole, superbo l&#8217;insieme! se poi dalla dolcezza della fresca conca di primiero, risali la stretta e profonda valle del cismon, il gruppo ti appare come un&#8217;altissima quinta d&#8217;un palcoscenico celeste, di cui il fondo si perde nell&#8217;altezza del passo e l&#8217;altro lato s&#8217;incurva nella dolcezza verde di colli e di vette, solcate dal brivido argento di ripidi ruscelli</em>&#8221; <strong>E. Castiglioni, Pale di San Martino, Milano, edizione 1935 – introduzione a cura di A. Maranesi, pag. 5</strong>.</p>
<h3 style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">inquadramento politico/amministrativo/giuridico</span></h3>
<p><strong>(P)</strong> Non si contano più, oramai, gli slogan pubblicitari di località più o meno turistiche e/o di aziende commerciali di vario genere, che utilizzano come veicolo per catturare l’occhio, la mente e con ciò la scelta finale del consumatore del prodotto, le immagini delle Pale di San Martino.</p>
<p>Lo spigolo nord del Cimon della Pala con l’annessa parete sud ovest della cima della Vezzana l’immagine più sfruttata (ora anche finalmente dalla nostra APT/SMART), oltre alla cima dei Lastei in Val Canali, la Val Canali nel suo insieme e pure la nascosta conca di Fosna, con il caratteristico sasso e le casette poste alla sua base, che paiono addirittura sorreggerlo e che fanno da contraltare al monte Cimerlo e, dietro di esso, al Sass Maor, quest’ultimo stranamente ancora non “rubato” da nessuno, che io sappia. Da ultimo si è pure notato l’utilizzo del Piz di Sagron, del Passo del Palughet e di parte delle Pale dei Garofoli, che sovrastano il Passo Cereda.</p>
<p>Ultima e davvero inaccettabile, è la pubblicazione sull’allegato al quotidiano “Il Giornale” della ampia panoramica del massiccio centrale della Pale di San Martino (sto parlando di almeno una ventina di cime, tra cui la “regina”, la Pala di San Martino appunto, rappresentate, pur di farcele stare tutte, da scadente e snaturante fotomontaggio), che viene venduto per scorcio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, quale scenario che fa da sfondo a Cortina.</p>
<p>Le Pale di San Martino sono evidentemente le più attraenti montagne dell’intero sistema dolomitico, se gli slogan pubblicitari che le catturano, ascrivibili a soggetti estranei al “nostro” territorio, le sfruttano così intensamente per scopi essenzialmente commerciali.</p>
<p><strong>(A)</strong> Che dire a costoro ? Bravi che lo fate; meno bravi siamo noi che non le sappiamo difendere/valorizzare, le Pale. Non che sia una insidia che altri ne sfruttino l’immagine, anzi. Di certo, però, è una inerzia nostra rimanere indifferenti di fronte a tale fenomeno.</p>
<p><strong>(G)</strong> In linea di principio l’immagine di un territorio è un bene della collettività tutta, non solo di quella ivi stabilmente stanziata. Dunque, sempre in linea di principio, tutto ciò che la vista come percezione sensoriale dell’uomo è in grado di catturare, è e deve rimanere nella libera utilizzabilità di tutti. Vi è però un limite.</p>
<p>Non se ne fa, ovviamente, solo una questione di legittimazione allo sfruttamento dell’immagine, data dalla vicinanza geografica di chi l’adopera, ad esempio della Val di Fiemme, che costantemente cattura l’immagine dello spigolo nord del Cimon della Pala. Non è questo l’approccio corretto al problema. Nessuno può, infatti, seriamente mettere in discussione che dalla Val di Fiemme (a onor del vero non da tutta) si vede lo spigolo del Cimone. Ed allora va da sé che lo sfruttamento della sua immagine, anche a mezzo di potenti teleobbiettivi, si configura in linea di principio come attività lecita.</p>
<p>Non se ne fa nemmeno una questione di lontananza geografica. Ad esempio dal vicentino, in particolare dalla sede di una nota azienda casearia, di certo non si può scorgere il sasso di Fosna; come pure dalla Val di Non (sede di una altrettanto nota azienda della frutta) non è possibile ambire, seppure solo con la fantasia, a collocare sulla cima dei Lastei l’enorme e simpatico cane raffigurato in una oramai trascorsa pubblicità. Anche ciò è di per sé, a mio avviso, attività lecita, sempre nell’ottica della libera utilizzabilità dell’immagine del territorio in senso lato, in qualunque sua parte.</p>
<p><strong>(A)</strong> Un limite al fenomeno va comunque ricercato, dimodoché chi utilizza per il futuro le suddette immagini sia quantomeno responsabilizzato sui principi esposti e per converso chi, invece, è deputato istituzionalmente a difenderlo il territorio, sappia che ha un dovere in tal senso. Non me ne vogliano taluni amministratori locali per il richiamo formale, che tutto sommato prima o poi dovevano anche attendersi, visto che gli stimoli sull’argomento non sono nuovi.</p>
<p><strong>(G)</strong> Il territorio è un elemento costitutivo del Comune e come tale esso deve ricevere una tutela addirittura poziore rispetto a tutti gli altri beni pubblici, anche, se del caso, con riferimento al solo fenomeno della usurpazione che altri ne facciano della immagine o di parte di essa che lo rappresenta, che non può mai rimanere disgiunta (l’immagine) dalla riferibilità toponomastica con l’elemento fisico/materiale del bene medesimo, nell’area geografica (località) in cui esso si trova. Costituisce, dunque, preciso dovere istituzionale (degli amministratori) la difesa anche di questo essenziale elemento, benché esso assuma nell’ordinamento una connotazione tipicamente immateriale.</p>
<p>Il punto di diritto a me pare facilmente estrapolabile dai principi generali del nostro ordinamento: “<em>chiunque, che per scopi commerciali utilizza l’immagine del territorio o di una sua parte, raffigurandola in modo palese nello slogan pubblicitario del prodotto, deve indicarne espressamente l’origine, la dislocazione geografica ed il toponimo, in modo tale da non ingenerare nel consumatore confusione, od ancor peggio, convinzione che il prodotto commerciale nasca, si sviluppi e si esaurisca in un contesto ambientale strettamente collegato all’ubicazione dell’azienda di produzione del bene, proprio in quanto abbinata all’immagine. Si creerebbe in tale caso una alterazione della genuinità del prodotto, data dallo scollamento territoriale</em><em> tra questo e l’immagine utilizzata senza alcuna specificazione sulla sua effettiva ubicazione</em>.</p>
<p>A parte un pizzico di tecnicismo, che mi sarà perdonato, da questa ipotetica massima è d’uopo partire per affrontare il problema. Sui criteri di determinazione di un eventuale <em>quantum</em> indennitario/risarcitorio ci si può sbizzarrire (di questi tempi). Se andassimo, ad esempio, in base al volume dell’oggetto/immagine illecitamente usurpata (leggasi l’imponentissima Cima dei Lastei), sarebbero dei “guai” seri per l’azienda frutticola della Val di Non; decisamente meno seri sarebbero i “guai” per l’azienda casearia del vicentino, che tutto sommato ha usurpato il minuscolo Sasso di Fosna. Un tanto al m3 (metro cubo) non pare in definitiva un azzardo insostenibile.</p>
<p>In estrema sintesi e ritornando all’esempio concreto, la summenzionata azienda della Val di Non nella sua pubblicità avrebbe dovuto, in accoglimento di questa tesi, indicare espressamente, nella immagine utilizzata, che si trattava della Cima dei Lastei (il toponimo), ubicata in Val Canali – Primiero – Trentino orientale (la collocazione geografica).</p>
<p>Dato che, però, tale ditta in quella occasione pubblicizzava anche un concorso a premi che prevedeva la vincita di un soggiorno in strutture alberghiere ubicate solo nella Val di Non o giù di lì (in ogni caso non certo nel Primiero), è evidente che lo slogan avrebbe perso tutto il suo potenziale di convincimento commerciale, ove si fosse palesata l’origine geografica dell’immagine così raffigurata.</p>
<p>Non vi è chi non veda, infatti, come dal rispetto di tale basilare/doveroso principio, molto probabilmente il fenomeno dell’usurpazione impropria dell’immagine del territorio “altrui” potrebbe cessare con impressionante automatismo. Chi, infatti, sarebbe disposto ad accettare di pubblicizzare commercialmente un suo prodotto, utilizzando immagini di territori ubicati altrove, esplicitandone toponimo e provenienza geografica ?</p>
<p>Ciò comporterebbe, dal lato di chi utilizza l’immagine in modo conforme alla legge, la neutralizzazione del potenziale pubblicitario (sarebbe come “darsi la zappa sui piedi”); dall’altro lato, per l’ente esponenziale sul cui territorio si trova il bene impropriamente sfruttato, il giusto seppure indiretto corrispettivo non patrimoniale. Il rovescio della medaglia è, che il rispetto del summenzionato principio toglierebbe molto probabilmente a chiunque l’interesse a pubblicizzare le “nostre” montagne (per noi pubblicità gratuita, benché illegittima), con il che sorgerebbe un altro inquietante dubbio. Ma “noi” le promuoviamo/pubblicizziamo adeguatamente le nostre montagne ? Sarebbe, ad esempio, utilizzabile l’istituto della concessione amministrativa –anche in tesi onerosa- di uso dell’immagine ? Io penso assolutamente di si; per esempio attraverso un semplice disciplinare che regoli anzitutto l’assenso da darsi a cura dell’ente esponenziale di riferimento (un controllo previo sulla opportunità di concedere l’uso, se del caso anche gratuitamente, dell’immagine [in sostanza che il prodotto la meriti], per passare poi eventualmente alla definizione del <em>quantum debeatur</em>.</p>
<p><strong>(P-A)</strong> L’argomento merita approfondimenti, soprattutto sulle conseguenze (benefiche in termini di pubblicità indiretta), che possono derivare, ad esempio, dal fatto in sé di pubblicizzare una volontà istituzionale, ovviamente anche solo astratta, di difenderle le “nostre” montagne, ad ogni costo. Anche questo è commercio; nuovo, grintoso, ma (per chi lo capisce) pur sempre commercio. Viva la concorrenza (possibilmente) leale.</p>
<p><strong>(*)</strong> Avvocato del foro di Trento</p>
<p><strong>avvertenze</strong>: il presente documento include argomenti e principi non esclusivamente giuridici in senso stretto, bensì anche politici ed amministrativi. E’ parso conveniente dare al tema un taglio misto, anche per renderne più interessante la lettura. Dunque qua e là nel testo, in apertura di paragrafo, è stato specificato il contenuto offerto al concetto ivi espresso: <strong>(S)</strong> storico <strong>(P)</strong> politico, <strong>(A)</strong> amministrativo, <strong>(G)</strong> giuridico.</p>
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		<title>Il regime tributario &#8211;  alias del pagamento del contributo unico unificato – nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, in caso di trasposizione avanti l’A.G.A.</title>
		<link>http://www.avvoca.to/diritto-amministrativo/il-regime-tributario-nel-ricorso-straordinario-al-capo-dello-stato/</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Gadenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[Il non frequente utilizzo, tutto sommato, del ricorso alla giustizia straordinaria avanti il Capo dello Stato, non può esimere l’operatore che lo sceglie dall’evidenziare la lacunosità del sistema processuale/contributivo, da applicarsi evidentemente in via analogica in caso di  trasposizione, in punto -non certo indifferente per le tasche dei cittadini– di spettanza dell’obbligo di versamento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il non frequente utilizzo, tutto sommato, del ricorso alla giustizia straordinaria avanti il Capo dello Stato, non può esimere l’operatore che lo sceglie dall’evidenziare la lacunosità del sistema processuale/contributivo, da applicarsi evidentemente in via analogica in caso di  trasposizione, in punto -non certo indifferente per le tasche dei cittadini– di spettanza dell’obbligo di versamento del contributo unificato, in ottemperanza all’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.</p>
<p>Come noto, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, normato nel suo intricato incedere dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, è esente dal pagamento del contributo unificato, in quanto soggetto alla sola allegazione della normale marca da bollo ad uso amministrativo.</p>
<p>Le posizioni “processuali” che sorgono per effetto della notifica del ricorso straordinario, collimano perfettamente con quelle tipiche del processo amministrativo avanti l’A.G.A.. Vi è un ricorrente, una amministrazione intimata che ha emanato l’atto, e solo eventualmente il controinteressato.</p>
<p>Non rilevano, invece, ai fini che ci occupano, le abbastanza contorte modalità da seguirsi dopo la notifica del ricorso, al fine di farlo pervenire nella sua sede naturale, ovverosia al Ministero competente in sede romana, <em>ex</em> art. 9 D.P.R. cit.. Non si dubiti, tuttavia, della efficienza dell’Ufficio competente costituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che più che tempestivamente provvede alle comunicazioni attinenti l’individuazione del Ministero competente, cui trasmette immediatamente il fascicolo.</p>
<p>Ciò che rileva è, invece, la facoltà concessa ai controinteressati dall’art. 10 del citato D.P.R., di trasporre il ricorso (già a tutti gli effetti pendente aventi il Capo dello Stato) in sede giurisdizionale, da esercitarsi a pena di decadenza entro il termine di giorni 60 dalla notificazione del ricorso stesso.</p>
<p>Recita poi la norma –e veniamo al dunque- che “<em>in tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente (per territorio), nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale…</em>”.</p>
<p>Appare di tutta evidenza che, da un lato la trasposizione in sede giurisdizionale avviene nell’esercizio di una mera facoltà di cui è titolare il solo controinteressato, dall’altro e per converso, che il ricorrente originario viene messo, dalle scelta della trasposizione, in una posizione di soggezione processuale.</p>
<p>Tale facoltà non è esente da oneri per il ricorrente originario, che, per l’appunto, deve a pena di decadenza costituirsi nel giudizio così unilateralmente trasposto.</p>
<p>Il tenore lettera della norma di cui all’art. 10 D.P.R. cit. pare assai chiaro. Avviene in caso di esercizio di detta facoltà una inversione -almeno sul piano formale- della  posizione processuale delle parti, poiché il ricorrente originario si deve (solo) costituire nel nuovo giudizio, che, è bene rammentarlo, sotto il profilo processuale è già pendente per effetto della notificazione dell’atto di trasposizione fatta dal controinteressato, che per ciò avanti l’A.G.A., ai fini della regolarizzazione degli aspetti tributari, non potrà che diventare il ricorrente formale.</p>
<p>Ed invero, il ricorrente originario si limita <em>expressis verbis</em>, in base alla norma, ad “<em>insistere nel</em> <em>ricorso</em>” (cfr. sempre l’art. 10 D.P.R. cit.).</p>
<p>Non pare ammissibile, dunque, che l’esercizio di una facoltà del controinteressato, consistente appunto nella scelta di trasporre il ricorso in sede giurisdizionale, esponga <em>sic et simpliciter</em> il ricorrente originario –che si costituisce soltanto nel nuovo giudizio- al pagamento del contributo unificato, solo perché –ed ecco la seconda anomalia- la legge gli impone, peraltro sotto pena di decadenza, di depositare nella segreteria del Giudice competente l’atto di costituzione.</p>
<p>La semplice lettura dell’art. 14 del D.P.R. 115/2002, recante norme in materia di contributo unificato, potrebbe trarre in inganno, poiché essa dice espressamente che “<em>la parte che per prima si costituisce in giudizio, (oppure) che deposita il ricorso introduttivo… è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato</em>”.</p>
<p>Entrambe le casistiche possono apparentemente trovare applicazione al caso della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La locuzione “costituzione in giudizio”, evidentemente dedicata al processo civile (come del resto reca la rubrica dell’articolo) trova il suo corrispondente letterale nel dettato dell’art. 10 del D.P.R. cit., come pure trova corrispondenza, nella medesima norma, la locuzione deposito del ricorso <em>rectius</em> “<em>dell’atto di costituzione</em>”, che invece è tipicamente dedicata al processo amministrativo.</p>
<p>L’architettura della norma tributaria è stata però evidentemente studiata tenendo conto del potere dispositivo della parte processuale che deliberatamente sceglie di agire in giudizio, vuoi con le forma della citazione, vuoi con quelle del ricorso avanti l’A.G.O. o avanti l’A.G.A., cioè nel senso del tipico sistema processuale tradizionale, che mal si attaglia al caso specialissimo della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, che costringe il ricorrente originario a subirla senza rimedi oppositivi.</p>
<p>Nello specifico caso della trasposizione si viene, infatti, a creare una fase processuale intermedia, che inizia con la notifica dell’atto di opposizione del controinteressato  (che assume dunque la veste di ricorrente formale) e che si conclude con la notifica dell’atto di costituzione del ricorrente originario (che assume la veste di resistente).</p>
<p>In buona sostanza appare assai diverso, sotto il profilo degli effetti decadenziali, il caso del ricorrente tradizionale che ha notificato il ricorso e che dunque sia naturalmente obbligato al pagamento del contributo unificato in sede di deposito, dal caso in cui il ricorrente originario avanti il Capo dello Stato (giudice naturale), che ha deliberatamente scelto tale mezzo di tutela, si veda costretto al pagamento del (con)tributo per effetto di una scelta processuale altrui.</p>
<p>Appare così evidente, che l’inversione delle posizioni processuali, in situazione di <em>litis</em> pendenza (n.b. è già avvenuta la notifica ed il deposito dell’originario ricorso), impone di ritenere, sotto pena di una evidente iniquità del sistema- che l’obbligato alla corresponsione del contributo unificato sia il controinteressato  (ricorrente formale avanti l’A.G.A.) che ha esercitato la facoltà di trasposizione.</p>
<p>Non da ultimo, nel silenzio della legge (e nella scarsità della pratica), ci si deve altresì chiedere se l’art. 14 del D.P.R. 115/2002 possa in ogni caso applicarsi alla trasposizione del ricorso straordinario, ciò nella misura in cui non vi è alcun obbligo espressamente imposto dalla legge, di depositare a cura dell’opponente (ricorrente originario) il ricorso già pendente avanti il Capo dello Stato (nella norma si parla solo di deposito dell’atto di costituzione notificato), potendosi ritenere, invece, che vi sia un obbligo a cura della cancelleria del Giudice amministrativo di fare richiesta al Ministro competente del fascicolo contenente l’originale del ricorso notificato, cosicché non vi sarebbe né una parte che si costituisce per prima, né il deposito di un ricorso.</p>
<p>Infine, ma solo per creare spunti di riflessione sistematica, viene da guardare con attenzione agli artt. 3, 23 e 25 della Costituzione. I principi di uguaglianza (delle parti nel processo); del divieto di imporre prestazioni patrimoniali se non in base alla legge (non è così certa la possibilità del ricorso all’analogia in codesto caso); e di precostituzione del giudice naturale (la scelta del Capo dello Stato come mezzo di tutela) sono rispettati nel caso che ci occupa? Il tema è, forse, meritevole di più autorevoli approfondimenti.</p>
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		<title>Rivendica e usucapione di bene immobile</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Gadenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRENTO Sezione distaccata di Borgo Valsugana In composizione monocratica in persona della dott.ssa Francesca Petrucciani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22/2006 RG e vertente tra COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Trento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p><strong>IL TRIBUNALE DI TRENTO</strong></p>
<p><strong>Sezione distaccata di Borgo Valsugana</strong></p>
<p>In composizione monocratica in persona della dott.ssa Francesca Petrucciani ha pronunciato la seguente</p>
<p><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>Nella causa iscritta al n. 22/2006 RG e vertente tra</p>
<p><strong>COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO</strong>, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Trento, via Paradisi, 15/5, presso lo studio degli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi, che lo rappresentano e difendono con l’avv. Paolo Stella Richter per procura a margine dell’atto di citazione</p>
<p><strong>Attore</strong></p>
<p><strong>E</strong></p>
<p><strong>COMUNE DI SIROR</strong>, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Transacqua, viale Piave, 49/A, presso lo studio legale dell’avv. Luca Gadenz, che lo rappresenta e difende con l’avv. Ivone Cacciavillani per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.</p>
<p><strong>Convenuto</strong></p>
<p><strong>Oggetto: rivendica e usucapione di bene immobile.</strong></p>
<p><strong>Conclusioni</strong>: all’udienza del 14.2.2008 i procuratori delle parti concludevano come da verbale:</p>
<p>per l’attore: “accertare e dichiarare che il Comune di Fiera di Primiero è titolare per i titoli di cui all’atto introduttivo in riassunzione della proprietà della p.f. 2031 e della parte boscata della p.f. 2028 in PT 60 C.C. Siror; in subordine accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione in favore dell’attore della proprietà della p.f. 2031 e della parte boscata della p.f. 2028 in PT 60 C.C. Siror, in ulteriore alternativo subordine accettare e dichiarare che l’attore è titolare per i titoli di cui all’atto introduttivo di riassunzione della proprietà del soprassuolo boscato delle pp.ff. 2028-2031; ancora in ulteriore alternativo subordina accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione in favore dell’attore del soprassuolo boscato delle pp.ff. 2028-2031”;</p>
<p>per il convenuto come in comparsa di costituzione e risposta – le cui conclusioni sono riportate nello svolgimento del processo – con domanda riconvenzionale, insistendo in tutte le eccezioni in rito e in merito proposte, non accettando il contraddittorio su domande nuove.</p>
<p><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso ex art. 29 L. 1766/27notificato il 12.603 il Comune di Fiera di Primiero chiedeva al Commissario Liquidatore per gli Usi Civici che fosse accertato, occorrendo con effetto costruttivo, che al ricorrente spettava il diritto di legnatico sulle pp.ff. 2028 e 2031 C.C. Siror e che fosse ordinato al Comune di Siror di cessare qualsiasi turbativa di tale diritto.</p>
<p>Si costituiva il Comune di Siror eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Commissario Liquidatore, sostenendo che il <em>petitum</em> sostanziale fatto valere riguardava la proprietà parziaria del fondo secondo il diritto austriaco all’epoca vigente limitatamente al bosco insistente sulle due particelle; nel merito deduceva l’inesistenza dell’uso civico nella Provincia di Trento.</p>
<p>Il Comune convenuto proponeva quindi ricorso per regolamento di giurisdizione alla Corte di cassazione; il Comune ricorrente resisteva con controricorso.</p>
<p>Con sentenza del 6.7.2006 la Corte di Cassazione affermava la giurisdizione del giudice ordinario in quanto i titoli invocati dal ricorrente erano in equivoci nell’attribuire allo stesso la proprietà del soprassuolo e non era stato neppure dedotto l’esercizio da parte degli abitanti del comune del diritto di legnatico.</p>
<p>Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Fiera di Primiero riassumeva il giudizio citando il Comune di Siror affinché fosse accertato e dichiarato che il Comune attore era titolare della proprietà delle pp.ff. 2028 e 2031 C.C. Siror e, in subordine, l’intervenuta usucapione in favore dell’attore delle due particelle.</p>
<p>Il Comune attore esponeva:</p>
<p>-      che la pronuncia della Cassazione, avendo ritenuto che il <em>petitum</em> non riguardava il legnatico, di competenza del Commissario agli Usi Civici, non consentiva di proseguire l’azione di accertamento del diritto di legnatico originariamente proposta;</p>
<p>-      che l’attore aveva quindi interesse a coltivare in questa sede la diversa azione di accertamento della proprietà delle due fondiarie, in quanto era pacifico che il Comune di Fiera era proprietario del soprasuolo delle stesse, ed intendeva però dimostrare di essere anche titolare della proprietà piena, poiché l’intavolazione al Comune di Siror era stata frutto di un errore;</p>
<p>-      che le due particelle erano i campivoli delle Malghe Crel e Tognazza e che all’esito di un giudizio iniziato intorno al 1872 e articolato in tre gradi era stato accertato che la proprietà dei due fondi spettava all’attore;</p>
<p>-      che infatti la sentenza di primo grado del 1886 aveva stabilito che al Comune di Fiera di Primiero spettava la proprietà dei boschi Tognazza, Crel e Fratazza mentre al Comune di Siror spettava il diritto di pascolo sugli stessi e il diritto di ritenere le piante esistenti sulla Malga Fratazza;</p>
<p>-      che in particolare la motivazione della pronuncia aveva evidenziato che la convenzione del 12.9.1849 con cui lo Stato aveva al Comune di Siror la proprietà di alcuni terreni boschivi precisava che veniva accordato l’uso del legname di Tognazza, Crel e Fratazza; che invece con la convenzione del 22.9.1949 era stata ceduta al Comune di Fiera la proprietà dei boschi Tognazza, Crel e Fratazza riservando a Siror il diritto di pascolo e quindi le sezioni pascovile appartenevano a Siror; che la decisione della Commissione provinciale per il regolamento degli oneri fondiari del 1869 aveva imposto al Comune di Fiera di rispettare i campivoli delle malghe Tognazza, Crel e Fratazza, cosa che non avrebbe avuto senso se il Comune di Siror fosse stato proprietario di tali fondi; che la convenzione citata affermava che il Comune di Siror aveva il solo uso del pascolo sulle malghe e che il Comune di Siror non era citato nemmeno tra i proprietari confinanti dei terreni in questione;</p>
<p>-      che la sentenza di appello aveva invece riformato la decisione di primo grado ritenendo che le piante sono pertinenza del suolo e appartengono al proprietario stesso, e che quindi le piante esistenti sui campivoli appartenevano al comune di Siror;</p>
<p>-      che la sentenza del 1887 della Corte di Giustizia di Vienna aveva riformato quella di appello stabilendo che la proprietà dei boschi Tognazza, Crel e Fratazza era del Comune di Fiera mentre i diritti d’uso su pascoli e piante spettavano al Comune di Siror, ma a tale definitiva pronunciata non era seguita l’intavolazione al comune attore;</p>
<p>-      che nel 1926 i due comuni avevano stipulato una transazione nella quale si riconosceva la proprietà del comune di Fiera su terreni in questione e il Comune di Siror rinunciava ai diritti di uso civico, ma tale transazione non si era mai perfezionata;</p>
<p>-      che con il successivo impianto del Libro Fondiario l’intavolazione non aveva seguito il criterio posto dalla sentenza della Corte di Vienna ma quello dell’usucapione;</p>
<p>-      che comunque sussistevano i presupposti per l’usucapione in favore del comune attore di tali fondi.</p>
<p>Si costituiva il Comune di Siror, contestando quanto <em>ex adverso</em> dedotto e chiedendo che la domanda attorea fosse dichiarata nulla per indeterminatezza e comunque respinta; in via riconvenzionale che, nel caso in cui fosse riconosciuta l’usucapione in favore dell’attore, fosse accertato e dichiarato che il Comune di Siror era divenuto proprietario per usucapione del complesso malghivo Malga Crel, rappresentato dall’ufficio principale, dalla stalla limitrofa, dalle perinenzialità ed anditi, della strada di accesso agli immobili, tutti con il relativo sedime, confermando così per il medesimo titolo anche la proprietà del campivolo in campo allo stesso; che il Comune di Fiera di Primiero fosse condannato al risarcimento in favore del Comune di Siror per il favore delle piante nel tempo illecitamente sottratte dai fondi oggetto di causa, e in subordine per indebito arricchimento, con interessi e rivalutazioni fino al saldo;</p>
<p>che fosse disposta la confinazione dei fondi con apposizione dei termini della p.f.2028 rispetto alla p.f 2029 di Siror e della p.f. 2031 rispetto alla p.f 2031 di Siror.</p>
<p>Il convenuto esponeva:</p>
<p>-      che dopo l’atto di impianto del Libro Fondiario qualunque titolo, pretesa o possesso progresso che chiunque avrebbe potuto far valere aveva perso ogni possibilità di essere opposto a terzi nell’ordinamento attuale e quindi  non era più possibile far valere titoli antecedenti;</p>
<p>-      chi infatti al termine delle operazioni ricognitive delle situazioni proprietarie della zona era stato formato il verbale di impianto del Libro Fondiario con la formazione della relativa partita tavolare e l’assegnazione dei fondi in questione al Comune di Siror, con l’ausilio dei “fiduciari”, dei “titoli”, delle “testimonianze” e dei “sopraluoghi” imposti dalla legge tavolare, avendo il Comune di Siror dimostrato l’usucapione in suo favore;</p>
<p>-      che tale titolo proprietario era già ottenuto in precedenza dal Comune di Siror per effetto di decreto di assegnazione del 1941 del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici che attribuiva la natura di uso civico a tali fondi e la proprietà al Comune di Siror, il tutto senza opposizione da parte del Comune di Fiera di Primiero;</p>
<p>-      che tale decreto dal 1941 era stato poi confermato nel 1983 anche in questo caso senza opposizione del Comune attore;</p>
<p>-      che gli artt. 1 e 5 della legge del 25 luglio 1971 sull’istituzione dei nuovi Libri Fondiari prevedevano un’articolata procedura a seguito della quale si verificava la perdita delle pretese che non erano state fatte valere nei confronti dei terzi che avevano acquistato in buona fede sulla base del Libro Fondiario;</p>
<p>-      che la pretesa attorea era fondata su titoli, quali la sentenza della Corte di Vienna, che accertavano in campo all’attore esclusivamente la proprietà delle piante e non del suolo, e quindi la relativa pretesa era inammissibile ex art. 956 c.c. ed anche per contrasto con la legge tavolare che non ammette tale istituto;</p>
<p>-      che la domanda di usucapione proposta in via subordinaria era inammissibile in quanto le fondiarie in questione erano state assegnate in proprietà al Comune di Siror con aggravio di terre di uso civico e non erano quindi usucapibili;</p>
<p>-      che comunque difettavano i requisiti dell’usucapione in quanto nell’epoca fascista, e fino al 1946, i due comuni in causa facevano parte dell’unico Comune di Primiero;</p>
<p>-      che le fondiarie oggetto di usucapione erano collocate all’interno di un anello di terreno di proprietà del Comune di Fiera di Primiero, ma sulla p.f. 2028 era collocata la Malga Crel, pacificamente di proprietà del Comune di Siror e dallo stesso sempre affittata a terzi, con il circostante campivolo, mentre il bosco occupava solo alcune zone alle estremità, tanto che i tagli della legna effettuati dall’attore avevano colpito essenzialmente zone esterne rispetto a tale fondo, interessandolo per delle aree modestissime;</p>
<p>-      che invece la p.f. 2031 era rappresentata quasi interamente dal bosco e come l’altra solcata da una strada di uso pubblico, ma anche in questo caso le sezioni forestali interessate dal taglio da parte del Comune di Fiera di Primiero coprivano solo una piccola parte della particella in questione;</p>
<p>-      che per entrambi i fondi era incerto il confine con la proprietà dell’attore limitrofa e comunque il Comune di Siror aveva sempre contestato il taglio delle piante da parte del Comune di Fiera che, peraltro, era l’unico atto compiuto dallo stesso per vantare il possesso del fondo;</p>
<p>-      che invece il Comune di Siror aveva sempre provveduto alla maturazione della strada di accesso alla Malga Crel, strada insistente sulla p.f. 2028, mentre l’affittuario della malga aveva anch’egli abbattuto negli anni le piante sull’area boscata circostante, e fatto pascolare gli animali anche sulla p.f. 2031;</p>
<p>-      che il Comune di Siror aveva quindi diritto al ristoro patrimoniale del danno costituito dal taglio delle piante da parte del Comune di Fiera, in alternativa in via di ingiustificato arricchimento, e comunque chiedeva in subordine l’accertamento della usucapione in suo favore della Malga Crel e delle sue pertinenze.</p>
<p>Con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. l’attore precisava le conclusioni chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il Comune di Fiera di Primiero è titolare per i titoli di cui all’atto introduttivo in riassunzione della proprietà della p.f. 2031 e della parte boscata della p.f. 2028 in PT 60C.C. Siror; in subordine che fosse accertata e dichiarata l’intervenuta usucapione in favore dell’attore della proprietà della p.f. 2031 e della parte boscosa della p.f. 2028 in PT 60 C.C. Siror; in ulteriore alternativo subordine che fosse accertata e dichiarata l’intervenuta usucapione in favore dell’attore della proprietà della p.f 2031 e della parte boscata della p.f. 2028 in PT 60C.C. Siror; in ulteriore alternativo subordine che fosse accertato e dichiarato che l’attore è titolare per i titoli di cui all’atto introduttivo di riassunzione della proprietà del soprassuolo boscato della pp.ff 2028-2031; ancora in ulteriore alternativo subordine accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione in favore dell’attore del soprassuolo boscato delle pp.ff. 2028-2031.</p>
<p>Il convenuto eccepiva la novità delle domande così introdotte.</p>
<p>La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della documentazione offerta.</p>
<p>Precisate quindi le conclusioni all’udienza del 14.2.2008 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per comparse conclusionali.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p><strong>1.Domanda di accertamento della proprietà dell’attore sulla base dei titoli prodotti con l’atto di citazione.</strong></p>
<p>Tale domanda deve essere respinta in quanto infondata.</p>
<p>E’ pacifico che le due particelle fondiarie oggetto della domanda siano state intavolate, con l’impianto del Libro Fondiario, in favore del Comune di Siror; l’attore ha infatti chiesto l’accertamento della titolarità delle stesse sulla base di titoli antecedenti, ovvero i pronunciamenti della corte territoriale e della Corte di Vienna sulla controversia insorta tra i due Comuni.</p>
<p>Di contro il Comune di Siror convenuto ha eccepito la incontestabilità delle risultanze del Libro Fondiario rispetto a pretese antecedenti non fatte valere con l’apposito procedimento e quindi mediante opposizione sollevata al momento dell’intavolazione.</p>
<p>La questione degli effetti dell’impianto del Libro Fondiario è stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come <em>“Nei territori delle province di Trento, Bolzano , Gorizia e Trieste, in cui vige, ai sensi del R.D. 28 marzo 1929 n. 499, il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, si è attuato, con l’impianto dei libri fondiari, un nuovo “stato civile” dei beni immobili subentrato a quello emergente dai libri pubblici già esistenti ed al preesistente sistema di “archiviazione” regolati dalla legislazione austriaca, attraverso una complessa procedura di approntamento e pubblicazione del progetto del libro fondiario per ciascun mandamento o comune censuario, di diffida a produrre le insinuazioni, entro il prefissato termine, di diritti tavolari che si assumono acquistati “prima dell’aprimento del nuovo libro fondiario e non risultanti dalle iscrizioni in esso contenute”, di indagine (“per trattazione”) di ufficio, da parte della Commissione per l’impianto dei libri fondiari, svolta in contraddittorio con ogni altro interessato, sulla fondatezza delle insinuazioni, di modificazione a seguito di accordo degli interessati o, in mancanza, di decisione passata in giudicato. Ne consegue che i diritti che non sono stati iscritti nei nuovi libri fondiari non possono essere opposti ai terzi aventi causa “sulla fede” di questi libri, a meno che non si tratti di diritti di servitù rustiche di via e di acquedotto acquistati per usucapione in territori della contea principesca del Tirolo che, in base alla legge 17 marzo 1897 n. 77 del Bollettino Leggi Imperiali (valevole, appunto, per la contea principesca del Tirolo), non debbono essere iscritti nel libro fondiario ed, in base all’art. 23 della legge n. 9 Bollettino Leggi Provinciali del 1897, “non si comprendono di ufficio nei rilievi, ma solo dietro unanime proposta delle parti” </em>(Cass. 1463/95).</p>
<p>Di conseguenza in linea di massima non sono ammissibili pretese di diritto preesistenti non iscritti al Libro Fondiario nei confronti dei terzi acquirenti sulla fede dell’iscrizione tavolare.</p>
<p>La corte ha però anche precisato che <em>“Nel sistema tavolare, l’effetto della costituzione, del trasferimento o dell’estinzione dei diritti reali immobiliari, a seguito dell’iscrizione nel libro fondiario, è assistito da una presunzione di legittimità a favore dell’intestatario, la quale, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio diritto, con azione di rivendicazione davanti al giudice ordinario”</em> (Cass. 388/2001, 6332/80).</p>
<p>Nel caso di specie, poiché la pretesa attorea non viene fatta nei confronti di un terzo acquirente in buona fede, ma noi confronti della stessa controparte con la qual erano già sorte in passato controversie in ordine di diritti spettanti sui beni oggetto della domanda, deve ritenersi che il Comune attore possa far valere la pretesa sussistenza di un diritto di proprietà contrastante con quanto risultante dal Libro Fondiario; poiché, tuttavia, l’iscrizione tavolare in favore del convenuto è assistita, come visto, dalla presunzione di legittimità, all’attore incombe la rigorosa prova del proprio titolo di proprietà.</p>
<p>L’attore ha sostenuto che le convenzioni del 12.9.1849 e 22.9.1849, con le quali la proprietà delle particelle in questione sarebbe stata caduta al Comune di Siror, sono superate dalla sentenza della Suprema Corte di Vienna del 1887 che ha confermatola sentenza di primo grado, riconoscendo la proprietà delle particelle al comune di Fiera di Primiero.</p>
<p>Esaminate le sentenze menzionate deve rivelarsi che, coma già affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in punto di giurisdizione, tali titoli riguardano l’attribuzione al Comune di Fiera di Primiero della proprietà delle piante esistenti in determinati tratti di terreno ma non interessano, invece, in alcun modo la proprietà del suolo.</p>
<p>In particolare la sentenza di primo grado, poi confermata da quella della Suprema Corte di Vienna in riforma della contraria sentenza di secondo grado, ha pronunciato sulla domanda proposta dal Comune di Siror di accertamento in suo favore della proprietà delle piante esistenti e crescenti negli spazi dei campivoli dell’alpe Tognazza, Crel e Fratazza, con accertamento della non titolarità del Comuni di Fiera di tali piante.</p>
<p>La sentenza ha stabilito che appartenevano al Comune di Fiera di Primero le piante dei campivoli dell’alpe Tognazza, Crel, mentre appartenevano al Comune di Siror le piante esistenti e crescenti nel campivolo dell’alpe Fratazza (sentenza doc. 14 fascicolo attoreo).</p>
<p>All’esito del secondo grado la Corte suprema di Giustizia del Tirolo e Voralberg riformava tale pronuncia ritenendo che erano di proprietà del Comune di Siror tutte le piante esistenti e crescenti nei campivoli delle alpi Tognazza, Crel e Fratazza, in quanto, essendo riconosciuta dal Comune di Fiera di Primiero la proprietà del Comune di Siror sui campivoli Tognazza, Crel e Fratazza, e non avendo il Comune di Fiera di Primiero manifestato alcuna riservatezza a tal proposito nelle convenzioni intervenute tra i due Comuni, la proprietà dei campivoli doveva essere ritenuta estesa anche alle parti boscose (sentenza doc. 15 fascicolo attoreo).</p>
<p>La Suprema Corte di Giustizia di Vienna riformava la sentenza di secondo grado confermando quello di primo (doc. 16 fascicolo attoreo); rilevante in questa sede è in particolar modo la motivazione di tale pronuncia, nella quale si afferma che nelle convenzioni intercorse tra i due Comuni non si intendeva decidere della proprietà del suolo ma esclusivamente regolare i diritti di pascolo e di far legna; la sentenza precisa che nei rapporti tra alpe e sezioni boschive l’ente dominante è l’alpe e la malga, consiste non nei soli campivoli ma nel diritto di pascolo in tutta l’estensione entro cui giacciono i campivoli, e che l’alpe, la malga ed il complesso dei diritti che si intendono sotto questa parola competono all’attore Comune di Siror; la sentenza conclude che al Comune di Siror non spettano le piante esistenti nei campivoli in quanto, non avendo le convenzioni oggetto di causa riguardo la proprietà degli stessi, nemmeno può ritenersi che le piante ivi esistenti appartengono al proprietario del suolo.</p>
<p>Tali pronunce non possono quindi essere invocate quale titolo a fondamento della reclamata proprietà del suolo ma attengono esclusivamente alla proprietà delle piante; ed infatti le sentenza in questione non furono intavolate, come riconosce lo stesso attore, in quanto oggetto della causa era la proprietà del bosco e non del suolo.</p>
<p>Del resto le stesse convenzioni intercorse nel settembre 1849, rispettivamente, tra l’Erario e il Comune di Siror e tra l’Erario e il Comune di Fiera, richiamate dalle sentenze citate, e, in particolare, quella del 22.9.1849 con la quale l’Erario cedette al Comune di Fiera i boschi Tognazza e Crel, concernevano, come espressamente chiarito nell’<em>incipit</em> e desumibile anche dall’esame dell’intero atto, le pretese del comune riguardo ai boschi e ai legnami di proprietà dello stato; in tali documenti si distingue infatti il termine “boschi” da quello “terreni boschivi” e ciò porta a ritenere che laddove viene utilizzato il termine bosco si intenda il soprassuolo e non la proprietà del terreno; ed infatti tali convenzioni furono alla base della causa intentata dal Comune di Siror per l’accertamento in suo favore della proprietà delle piante, causa conclusasi con la sentenza della Corte di Vienna del 1887 sopra citata.</p>
<p>In ogni caso poi tale atto non potrebbe valere quale titolo a sostegno della proprietà delle pp.ff. 2028 e 2031 in quanto richiama i boschi Tognazza e Crel entro i confini stabiliti in una mappa del 1842 non allegata e non rinvenibile agli atti.</p>
<p>Va anche evidenziato che i titoli invocati dall’attore e sopra esaminati non riguardano tutta l’estensione delle pp.ff 2028 e 2031 ma esclusivamente la zona boschiva, essendo pacifico che la zona della malga e i pascoli circostanti appartengano al convenuto, tanto che lo stesso attore nelle conclusioni precisate nella memoria ex art.  183 VI comma c.p.c. n. 1 ha ridotto la domanda alla “parte boscata” della p.f. 2028.</p>
<p><strong>2.Domanda di usucapione.</strong></p>
<p>La domanda deve essere respinta in quanto infondata.</p>
<p>Risulta infatti pacificamente dagli atti di causa che le particelle in questione rientrano tra quelle destinate ad uso civico; non essendo la circostanza contestata in questa sede e quindi rilevando solo come presupposto della decisione da trattare incidentalmente, la questione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 3031/2002). Non poteva infatti soccorrere, in tal caso, la pronuncia della Cassazione sull’azione intentata dell’attore innanzi al Commissario agli Usi Civici essendo diversa la domanda fatta valere in tal sede (diritto di legnatico e, nell’interpretazione della Cassazione, proprietà del soprassuolo) rispetto a quella contenuta nell’atto di citazione in riassunzione (rivendica alla proprietà del suolo e usucapione della stessa).</p>
<p>Nel nostro ordinamento i beni di uso civico sono soggetti al regime dei beni demaniali e quindi inalienabili ed inusucapibili, in difetto di un titolo proveniente dall’autorità che ha potere di disporre, non valendo il prolungato possesso a togliere il carattere demaniale a beni riservati al godimento della generalità degli abitanti (Cass. 6231/92, 2692/60); per la stessa ragione, del resto, il Comune non può nemmeno alienare i beni soggetti ad uso civico, a pena di nullità del relativo contratto.</p>
<p>Né può sostenersi che il bene sarebbe usucapibile in quanto l’usucapione è un altro comune e non soggetto privato, poiché i beni soggetti ad uso civico costituiscono demanio comunale (in questo caso del Comune di Siror convenuto) e quindi non possono essere oggetto di appropriazione da parte di altri in difetto di provvedimento di sdemanializzazione, a seguito della cassazione dell’uso civico, da parte del Comune stesso, non rilevando, al riguardo, il soggetto che faccia valere l’usucapione.</p>
<p>Inoltre deve anche rilevarsi che l’attore ha adottato come unica manifestazione del possesso asseritamente esercitato sulle aree boschive in questione esclusivamente il taglio della legna, articolando solo su tale aspetto le prove orali, mentre tale circostanza non è di per sé sola atta a far ritenere sussistente un possesso esclusivo e idoneo all’usucapione delle aree oggetto della domanda.</p>
<p><strong>3.Domande di rivendica e di usucapione del soprassuolo.</strong></p>
<p>Tali domande sono inammissibili in quanto tardive.</p>
<p>Mente, infatti, con l’atto di citazione sono state introdotte esclusivamente le domande di rivendica della proprietà della pp.ff. 2028 e 2031 e di usucapione della stesse, le domande di rivendica e usucapione del soprassuolo sono state proposte per la prima volta con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c..</p>
<p>L’attuale formulazione della norma, infatti, prevede la possibilità di introdurre, con la prima memoria, precisazioni e modifiche delle domande già proposte: la distinzione che va operata la riguardo è quindi quella tra modificazione della domanda (<em>emendatio libelli</em>), consentita, e domanda radicalmente differente (<em>mutatio libelli</em>), non consentita.</p>
<p>Nel caso di specie le domande contenute nella memoria ex art. 183 VI comma devono essere qualificate come domande nuove in quanto, rispetto a quelle dell’atto di citazione, differiscono in tutti gli elementi identificativi, ovvero <em>petitium</em> e <em>causa</em> <em>pretendi</em>: diverso è, infatti, il diritto oggetto della domanda (proprietà del soprassuolo in un caso, proprietà del suolo nell’altro), mentre i titoli a sostegno delle stesse sarebbero in entrambi i casi le convenzioni e la sentenza della Corte di Vienna, ma in un caso verrebbero portati a sostegno della dedotta proprietà del suolo, nell’altro della proprietà del soprassuolo.</p>
<p>Né può sostenersi che la domanda non sia nuova ma solo modificata perché la proprietà del soprassuolo sarebbe contenuta, come un <em>minus</em>, in quella del suolo. La  proprietà del soprassuolo non è infatti una delimitazione esclusivamente spaziale del diritto di proprietà su un fondo ma è un diritto reale superficiario, come desumibile da una serie di dati: in primo luogo la norma dell’art. 956 c.c., introduttiva del divieto di proprietà separate dalle piantagioni rispetto alla proprietà del suolo, collocata proprio nell’ambito del diritto di superficie; inoltre l’analisi del contenuto del diritto di proprietà sul suolo, tenuto conto che il suolo è una mera espressione geometrica come linea, non avendo esso uno spessore e una entità corporea, e risultando fisicamente ed economicamente impossibile concepirlo in modo avulso  dal sottosuolo e dal soprassuolo (anche un filo d’erba si inserisce al disotto della sua superficie e si innalza sulla stessa); infine l’indagine storica sui diritti sulle piantagioni, che negli stati preunitari, quale la zona del Trentino nel periodo in cui apparteneva all’Austria, prevedevano il diritto di macchiatico coma diritto reale superficiario relativo agli alberi vegetanti sul soprassuolo altrui, o una particolare forma di servitù ad <em>platandum</em>. In questo quadro il legislatore del 1942 intervenne per prevedere, nel caso di suolo non destinato all’edificazione, il divieto di costruire diritti reali relativi alle piantagioni e il conseguente formarsi di proprietà separate dalla proprietà del suolo.</p>
<p>Conseguentemente affermare che la domanda di accertamento della proprietà del soprassuolo è compresa in quella relativa alla proprietà del suolo sarebbe come sostenere che la domanda avente ad oggetto la superficie è compresa in quella riguardante la proprietà: si tratta di una diversa pretesa, fondata su un diverso diritto previsto dall’ordinamento, la cui introduzione in corso di causa è suscettibile di ledere il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, non avendo altrimenti il convenuto possibilità di difendersi sulla domanda nuovamente introdotta.</p>
<p>Inoltre le domande in esame sono state introdotte non alla prima udienza ma solo nella memoria successiva e, quindi, sono tardive anche con riferimento al termine posto alla <em>reconventio reconventionis</em> dell’attore, che deve aver luogo entro la prima udienza (così come nel sistema previgente doveva essere proposta nell’udienza ex art. 183 c.p.c. e non nelle successive memorie autorizzate ai sensi del V comma della norma); pertanto non rileva la loro eventuale qualificazione come riconvenzionale attorea.</p>
<p><strong>4.Domande riconvenzionali</strong></p>
<p>La prima domanda riconvenzionale è stata proposta dal convenuto per il caso in cui fosse riconosciuta l’usucapione in favore dell’attore ed è pertanto assorbita dalle precedenti pronunce.</p>
<p>Quanto alla domanda di risarcimento e in subordine di indebito arricchimento per il valore delle piante tagliate dal Comune di Fiera di Primiero, va premesso innanzitutto che tale domanda non può considerarsi inammissibile in quanto nuova: infatti l’attore ha eccepito la diversità della stessa rispetto alle conclusioni fatte valere innanzi al Commissario agli Usi Civici, me è lo stesso Comune attore che ha, sulla base della pronuncia della Cassazione sul regolamento di giurisdizione, fatto valere con l’atto di citazione in riassunzione una domanda diversa (accertamento della proprietà e non più diritto di legnatico); di conseguenza, non sussistono dubbi sul fatto che il convenuto a fronte di tale domanda poteva proporre le relative riconvenzionali che prima non aveva introdotto.</p>
<p>Nel merito, tuttavia, il Comune convenuto non ha offerto alcuna prova circa l’entità del taglio, da parte dell’attore, di legna delle aree boschive sulle fonderie in questione, di talché anche la consulenza tecnica sarebbe risultata esplorativa.</p>
<p>La domanda va quindi respinta, sotto entrambi i profili.</p>
<p>La causa deve invece essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per istruire la domanda di apposizione dei termini mediante consulenza tecnica d’ufficio.</p>
<p>La decisione sulle spese va rimessa alla sentenza definitiva.</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>IL Tribunale di Tento, sezione distaccata di Borgo Valsugana così provvede:</p>
<p>-      rigetta le domande attoree di accertamento della proprietà e di usucapione della p.f.2031 e della parte boscata della p.f. 2028 in PT 60C.C. Siror;</p>
<p>-      dichiara inammissibili le domande attoree di accertamento della proprietà del soprassuolo boscato e di usucapione del soprassuolo boscato della p.f. 2031 e della p.f. 2028 in PT 60 C.C. Siror;</p>
<p>-      rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento dai danni e ingiustificato arricchimento;</p>
<p>-      dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;</p>
<p>-      spese rimesse alla sentenza definitiva.</p>
<p>Borgo Valsugana, 26 giugno 2008</p>
<p>Il Giudice</p>
<p>Dott.ssa Francesca Petrucciani</p>
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		<title>TRGA di Trento, sua illegittima composizione</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Gadenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[Ancora sulla Sentenza n. 171/2008 del T.R.G.A. di Trento Anche dopo la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2009 La vexata quaestio della ritenuta illegittima composizione del collegio giudicante, per la presenza in esso del membro laico di designazione provinciale Investitura del membro laico della funzione di giudice relatore in causa promossa contro la provincia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ancora sulla Sentenza n. 171/2008 del T.R.G.A. di Trento</strong></p>
<hr /><strong> Anche dopo la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2009</strong></p>
<hr /><strong>La <em>vexata quaestio</em> della ritenuta illegittima composizione del collegio giudicante, per la presenza in esso del membro laico di designazione provinciale</strong></p>
<hr /><strong>Investitura del membro laico della funzione di giudice relatore in causa promossa contro la provincia</strong></p>
<hr /><strong> </strong><strong>Il II° comma dell’art. 51 c.p.c. &#8211; Astensione e ricusazione del giudice <em>ex</em> artt. 51 e 52 c.p.c., <span style="text-decoration: underline;">una possibile soluzione tutta interna all’ordinamento processuale dello Stato italiano</span></strong></p>
<hr /><strong>Un muro duro a crollare quello della specialità (anche) della giurisdizione amministrativa trentina</strong></p>
<hr />La Sentenza che tardivamente si annota impiega numerose e dense pagine per dimostrare che il Giudice che l’ha estesa -e per l’effetto il Collegio tutto- è terzo, imparziale ed indipendente, sia rispetto all’oggetto del giudizio, ossia un atto provinciale di annullamento gerarchico di una concessione edilizia comunale, sia rispetto all’ente da cui l’atto medesimo promana, ossi la Giunta della Provincia Autonoma di Trento.</p>
<p>La questione nasce nel processo per opera di una parte processuale, la stessa che è risultata poi soccombente nel giudizio per conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale, che -premesse le doverose quanto ovvie rassicurazioni sulla considerata statura morale dei Magistrati- ha sollevato ancora una volta, mirando dunque esclusivamente al sistema processuale, il problema della (il)legittima composizione del Tribunale Amministrativo Trentino.</p>
<p>Si obbietta che con riferimento al Collegio giudicante un membro del Tribunale sia, non solo designato dall’organo legislativo provinciale, ma anche <em>ex lege</em> componente obbligatorio del Collegio stesso assieme ai due altri membri togati e, infine, cosa di non poco conto, che il membro laico assuma, per disposizione organizzativa interna, la funzione di Giudice Relatore in causa promossa contro l’ente che l’ha designato.</p>
<p>Anche solo a mantenersi su una valutazione “di pelle” –quella che normalmente compie il cittadino utente della giustizia- già si avverte, dalla combinazione dei <em>supra</em> elencati fattori, che il sistema processuale amministrativo trentino incarna delle preoccupanti problematicità, se non addirittura delle evidenti criticità.</p>
<p>Questa è la sensazione autentica che un avvocato prova, talvolta nell’interpretare, talvolta nell’udire dalla viva voce del proprio assistito, sentimenti di comprensibile sfiducia in un sistema di giustizia amministrativa così strutturato.</p>
<p>La delicata questione, prima di affondare nei meandri del diritto -tendenzialmente riservati agli operatori- deve passare attraverso due premesse di fondo, che costituiscono il fulcro della tesi qui esposta.</p>
<p>Le premesse si fondano:</p>
<p>da un lato, in via generale, sulla opinione che può formarsi nella coscienza di un cittadino della repubblica (art. 1 cost.), che autonomamente sappia, o che venga opportunamente/doverosamente informato dal difensore (art. 40 cod. deont.), che la sua causa verrà (co)decisa, e nella peggiore delle ipotesi pure istruita e relazionata al Collegio, da un Giudice (artt. 101, 102, 104, 106 cost.) designato dalla medesima amministrazione contro la quale egli agisce per mezzo del processo (art. 24 cost.); giudizio che culminerà con una sentenza resa <em>pro quota </em>in suo nome (art. 101 I° comma cost.);</p>
<p>dall’altro sullo stato d’animo e sulla serenità nel rendere il giudizio, del Giudice laico e per l’effetto del Collegio tutto (art. 101 II° comma cost.), che acquisisca formalmente nel processo, sotto forma di eccezione in senso tecnico, la percezione di non essere “ben tollerato” dal cittadino, anche per il solo fatto di non apparire come soggetto terzo, imparziale ed indipendente, non solo sull’oggetto della causa, ma anche con riferimento alla natura del soggetto che rappresenta la controparte processuale, coincidente in senso lato con il soggetto che designa il membro laico, sul cui atto è da rendere il giudizio (art. 111 cost.).</p>
<p>Emerge da tale evenienza processuale -tutt’altro che “di scuola”- un ambiente entro cui si esercita la giurisdizione, intesa questa come prodotto del rapporto tra magistratura ed avvocatura, quest’ultima in necessario raccordo con la parte assistita, che molto preoccupa per via della assenza o comunque della forte compromissione nelle parti del processo, di quella naturale serenità del (e nel) giudizio, che financo rischia di intaccare la stessa autorevolezza del <em>decisum</em> del Giudice. Non l’autorità, ben si intende.</p>
<p>Non sono, queste, affermazioni forti o dispregiative della istituzione giudiziaria, ma solo lo specchio di un sentimento vero che la gente trentina può provare allorché abbia a sperimentare l’esperienza di un processo amministrativo contro la Provincia, del tutto a prescindere, ovviamente, dall’esito del giudizio o da qualsiasi altro indice statistico legato alle vittorie od alle soccombenze che interessino l’ente autonomo, che nulla rilevano con il problema <em>de qua</em>, che rimane in tutta la sua drammaticità e pietrificazione giurisprudenziale, ancorato ai principi di fondo dell’ordinamento/giurisdizione democratico/a.</p>
<p>Anticipando l’elemento fondante della tesi qui esposta, non vi è chi non veda come una situazione processuale così descritta -a fronte cioè di una formale eccezione sollevata dalla parte nel processo in ordine al difetto, anche solo sulla apparenza, dei requisiti di terzietà, indipendenza ed imparzialità del Giudice laico- possa integrare con una certa naturalezza quantomeno l’ipotesi ricusatoria di cui all’art. 51 II° comma c.p.c..</p>
<p>Chi può, invero, ragionevolmente escludere che una eccezione del genere di quella prospettata, fondata su dubbi legittimi che possono sorgere nel cittadino utente della Giustizia, non sia cosa seria, non sia cioè palesemente destituita di fondamento, provocatoria, dilatoria, prepotente, ma sia, invece, la legittima pretesa di vedere garantiti i più alti valori racchiusi nella nostra Costituzione, fondanti le regole del giusto processo latamente inteso, in cui giust’appunto rientrano i valori della (anche solo apparente) terzietà, indipendenza ed imparzialità del Giudice.</p>
<p>Chi può, inoltre, ragionevolmente sostenere che in tale specifico caso, rappresentato dalla triplice combinazione dei fattori di cui in premessa, che colpiscono il Giudice laico, non nascano quelle <span style="text-decoration: underline;">gravi ragioni di convenienza</span> regolate dal comma II° dell’art. 51 c.p.c., che devono indurre il giudice ad astenersi <em>ex officio</em> dalla causa, non solo, per l’appunto, <em>in primis</em> in attuazione di quella che si può definire la necessaria “autodiagnosi interna del sistema giurisdizione”, ma anche a fronte della eccezione in tal senso formalmente sollevata nel processo dalla parte in attuazione, in via suppletiva, della “eterodiagnosi” del sistema medesimo.</p>
<p>Pare insomma, questo, un argomento che per la sua portata fondante l’esercizio della funzione giurisdizionale non possa non farsi rientrare nell’alveo della invocata norma processuale, con il conseguente obbligo del Giudice di procedere quantomeno (motivando poi negli atti) nella delibazione concreta del dubbio che nasce in sè o per come gli viene prospettato dalla parte, in ordine alla sussistenza delle garanzie del giusto processo.</p>
<p>Tale norma rappresenta con tutta evidenza una valvola di sicurezza essenziale ed insopprimibile, proprio a garanzia del giusto processo regolato dalla costituzione, a completamento cioè delle condizioni tipizzate in forma di <em>numerus clausus</em> previste, invece, dal I° comma dell’art. 51 c.p.c..</p>
<p>In buona sostanza, non può legittimamente ammettersi nel nostro ordinamento, in ossequio alle regole del giusto processo, che un Giudice non possa nemmeno compiere, od ancora, che la parte non sia messa in grado di eccepire, con possibilità anche astratte di accoglimento, il motivo attinente la sussistenza delle gravi ragioni di convenienza all’astensione del Giudice dal giudizio, di cui appunto parla il comma II° dell’art. 51 c.p.c..</p>
<p>Ed ecco, dunque, manifestarsi in tutta evidenza il cortocircuito del sistema processuale amministrativo trentino, idoneo a mettere in discussione la costituzionalità della norma di attuazione dello Statuto di Autonomia (l’art. 1 del D.P.R. 6.4.1984 n. 426 – istituzione del T.R.G.A. di Trento), la ove, da un lato esso costringe il Giudice a non porsi nemmeno il problema della sussistenza su di sé delle gravi ragioni di convenienza innescanti l’obbligo di astensione (un inammissibile difetto di autodiagnosi interna al sistema), dall’altro provoca l’inammissibilità automatica <em>ex lege</em> della eccezione della parte processuale, proposta sempre sulla asserita sussistenza delle gravi ragioni per astenersi dal giudizio.</p>
<p>Tali evenienze sono offerte dal divieto giuridicamente (ed indirettamente) imposto dalla norma di attuazione dello Statuto, a che il membro laico si possa (venga fatto) astenere dal giudizio, reso tale dalla sua obbligatoria presenza nel collegio giudicante, a questo punto anche in situazioni di acclarata presenza di gravi ragioni di convenienza, tali da suggerire anche solo in astratto la sua astensione.</p>
<p>Si può dunque affermare, oggi, la preoccupante assenza dal processo amministrativo trentino, di una essenziale e primaria garanzia processuale, quale quella offerta dall’art. 51 II° comma c.p.c., che trova il proprio e diretto corrispondente normativo in vari principi della nostra costituzione, di certo prevalenti rispetto alla norma di attuazione dello statuto di autonomia, il cui rango nell’ambito della gerarchia delle fonti appare addirittura deteriore rispetto alla norma processuale invocata, se letta in rapporto alla fonte da cui essa trae “la propria luce”. Ma non è questa la sede per trattare il tema della gerarchia delle fonti, con riferimento alle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia trentina.</p>
<p>Nel merito poi, solo per inciso, pare comunque, analizzando la giurisprudenza formatasi in applicazione del citato II° comma, che gravi ragioni di convenienza per ritenere doverosa l’astensione del Giudice siano statisticamente sorte su problematiche molto meno rilevanti, rispetto alla messa in discussione della terzietà, della indipendenza e della imparzialità di un Giudice.</p>
<p>Tale argomentare impone, peraltro, un doveroso passaggio sulla nozione stessa di giurisdizione, intesa nella sua accezione più ampia, a garanzia del cittadino nel cui nome questa viene esercitata. E’ evidente che le cause di astensione e di ricusazione del Giudice di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., comprese le gravi ragioni di convenienza di cui al II° comma dell’art. 51 c.p.c., debbono rimanere tutte incluse nella definizione di giurisdizione, poiché ne costituiscono il fondamento, sia sul piano formale dell’esercizio della funzione, sia su quello sostanziale del rispetto della regola costituzionale posta a garanzia del giusto processo.</p>
<p>Non può dunque nemmeno concepirsi una giurisdizione, sotto il profilo del suo corretto instaurarsi per la celebrazione di un giusto processo, se viene meno <em>tout court</em> la possibilità per il Giudice di verificare nelle forme predette la sua posizione obbiettiva di fronte all’oggetto ed ai soggetti del giudizio.</p>
<p>Insomma, il cittadino/ricorrente, nel cui nome la giurisdizione viene esercitata, assume avverso detto problema una posizione di diritto soggettivo perfetto, ma prima ancora inviolabile e dunque costituzionalmente garantito, di beneficiare di una giurisdizione piena e perfetta anche sotto il profilo della astratta possibilità di diagnosi del sistema, senza che questa possa soffrire –per via di un divieto imposto da una norma di attuazione dello Statuto- la carenza di uno strumento, quale quello della astensione, anche <em>ex</em> art. 51 II° comma c.p.c., che rappresenta uno dei cardini fondamentali per garantire il giusto processo.</p>
<p>Si può dunque ritenere che l’art. 51 II° comma c.p.c. rappresenti, sotto il profilo processuale, la diretta attuazione dei due fondamentali principi racchiusi rispettivamente nell’art. 24 cost. (diritto di difesa) e nell’art. 111 cost. (la garanzia del giusto processo).</p>
<p>Oggi, nel sistema processuale amministrativo trentino, tali garanzie non sussistono, proprio in ragione del disposto normativo di cui all’art. 1 del Decreto istitutivo del Tribunale Amministrativo Regionale.</p>
<p>La questione della ritenuta illegittima composizione del T.R.G.A. trentino può, pertanto, trovare una idonea soluzione (intermedia) anche tutta interna al nostro ordinamento, nel ritenere cioè costituzionalmente illegittima la citata norma di attuazione, anche solo nella misura in cui è ammessa (<em>recte</em> imposta) la presenza nel collegio giudicante del membro laico di nomina provinciale, anche in cause vertenti contro il medesimo ente designante, senza che sia garantita, almeno, la possibilità per codesto Giudice di ponderare la sussistenza dei gravi motivi che suggeriscono <em>rectius</em> impongono una astensione; motivi che emergeranno dal processo per sua stessa volizione (quell’autodiagnosi, sempre da attendersi) o in accoglimento della eccezione sollevata dalla parte (eterodiagnosi necessitata in caso di inerzia del Giudice).</p>
<p>In tutti gli altri casi il problema può anche non porsi, visto e considerato che la ragione fondante della introduzione della figura del membro laico nell’organico del T.R.G.A. di Trento, è da ravvisarsi nell’esigenza eminentemente politica di dare ingresso, nell’esercizio della giurisdizione, a quel patrimonio di conoscenze legate alla specificità delle genti e del territorio trentino, che pare siano essenziali (sic!) al fine di garantire una giustizia speciale calata in una realtà, in effetti, fin che dura, speciale.</p>
<p>L’esercizio della autonomia speciale trentina, per dimostrarsi all’insegna dell’eccellenza, non necessita di interessare anche la funzione giurisdizionale. Ben altre sono le funzioni (quelle legislative ad esempio), atte a valorizzare la specialità trentina. Forse, tornando nel seminato e preso atto del “muro” elevato sul tema dalla giurisprudenza (che comunque non deve scoraggiare il foro), bene farebbe un impulso al legislatore, volto a creare le basi, invece, per una differenziazione/dissociazione <em>in melius</em> della realtà Trentina dalle altre realtà territoriali o giurisdizionali italiane o straniere, del pari caratterizzate dall’esistenza di membri laici nei collegi giudicanti (<em>si veda da ultimo la deludente sentenza 2 luglio 2008 n. 18033 delle SS.UU. della Cassazione, che con sorprendente semplicismo tecnico conferma la bontà dell’impianto del C.G.A. siciliano in punto di presenza dei mebri laici, in quanto ancorato ai “contenuti storico-concreti” dello Statuto di autonomia</em>).</p>
<p>Tornando alle dense pagine della sentenza, il fatto, poi, che esistano qua e là negli ordinamenti degli altri stati membri della comunità europea situazioni analoghe a quella trentina, non equivale di per se alla dimostrazione di aver verificato con completezza –nemmeno a tenere conto della giurisprudenza delle corti europee- la legittimità alla nostra costituzione e alle nostre regole processuali, del sistema processuale amministrativo trentino.</p>
<p>Tutt’altre e più complesse questioni riguardano la composizione della Corte Costituzionale, sulle quali nemmeno mi azzardo ad entrare.</p>
<p><em><strong>Luca Gadenz</strong></em><em><br />
avvocato del foro trentino</em></p>
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		<title>Contraddittorio e processo amministrativo</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Gadenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[L’art. 22 della legge TAR – la costituzione in giudizio meramente formale della pubblica amministrazione resistente – il principio del contraddittorio (leso) nel processo amministrativo. È sempre più in uso nel processo amministrativo, allorché si abbia quale controparte l’Autorità amministrativa provinciale o comunale, la prassi dalle medesime adoperata della costituzione in giudizio meramente formale, fondata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’art. 22 della legge TAR – la costituzione in giudizio meramente formale della pubblica amministrazione resistente – il principio del contraddittorio (leso) nel processo amministrativo.</strong></p>
<p>È sempre più in uso nel processo amministrativo, allorché si abbia quale controparte l’Autorità amministrativa provinciale o comunale, la prassi dalle medesime adoperata della costituzione in giudizio meramente formale, fondata sulla totalità delle eccezioni processualmente proponibili, sia con riferimento al rapporto sostanziale (l’infondatezza del gravame), sia con riferimento al rapporto processuale (l’inammissibilità o l’irricevibilità del ricorso); tutto ciò a mezzo di formulazioni generiche, talvolta su moduli che appaiono addirittura “pre stampati” (in moderno gergo telematico, col taglia/incolla), non supportate da argomentazione alcuna. In buona sostanza la classica “<em>contestazione delle argomentazioni in fatto e in diritto, per i motivi che si diranno, con espressa richiesta di declaratoria di </em><em>irricevibilità e/o l’inammissibilità e, comunque, infondatezza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio</em>”. Questa la memoria di costituzione tipo.</p>
<p>Tale prassi si pone in palese violazione del generale principio di parità delle parti processuali, che si traduce nella violazione dell’altrettanto pacifica natura (anche) del processo amministrativo come processo di parti, tutti concetti, questi, sotto varie forme saldamente ancorati alla nostra Costituzione (artt. 3, 24 e 111 Cost.), nonché, a livello “superiore”, alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (art. 6).</p>
<p>A ben guardare, da un lato il ricorrente è tenuto a pena di decadenza a dedurre nel ricorso introduttivo tutti i motivi di impugnativa, potendo, al massimo, “permettersi” di trattare gli stessi in modo generico, con l’obbligo però di fornire in ogni caso al Giudice, sin dall’atto introduttivo del giudizio, tutti gli elementi idonei ad individuare i tratti essenziali ed i confini del motivo di doglianza.</p>
<p>Ciò affinché il Giudice medesimo, oppure la controparte, siano quantomeno posti nelle condizioni di eccepire l’eventuale, e se del caso, illegittima proposizione di nuovi motivi nel prosieguo del giudizio, in specie, ad esempio, nella memoria illustrativa finale, oppure nella discussione orale all’udienza di merito.</p>
<p>Non è dato di comprendere, invero, il perché di un ingiustificato, diverso e migliore trattamento “riservato” <em>ex lege</em>/<em>contra legem</em> al resistente, che può così “permettersi”, oltre che di costituirsi in giudizio fuori termine -(i 50 [30+20] giorni previsti dalla legge per la presentazione di memorie, istanze e documenti) altresì di non contrastare sotto alcun profilo, anche minimo, con l’atto di costituzione puramente formale, i puntuali motivi di ricorso.</p>
<p>L’ordinamento, <em>recte</em> la giurisprudenza amministrativa, ha già compiuto, si reputa, uno sforzo interpretativo notevole al fine di rendere meramente ordinatorio il termine di cui all’art. 22 L. TAR, per la costituzione in giudizio del resistente. Di certo l’ordinamento stesso non può andare oltre, non può cioè continuare a permettere, in base al dedotto principio di parità delle parti processuali, che l’atto di costituzione sia in realtà un non atto, un vuoto simulacro.</p>
<p>Tale concetto, oltre che trovare il proprio fondamento nei summenzionati principi generali costituzionali e comunitari, nel silenzio della legge sul processo amministrativo, non può che basarsi sulla formulazione dell’art. 167 c.p.c., regolante il modo di costituzione in giudizio del convenuto nel processo civile, che esplicita in modo chiarissimo che il convenuto, nella comparsa di risposta, “<em>deve proporre tutte le sue difese</em>”.</p>
<p>E poiché il sistema processuale amministrativo, per tutto quanto residua dal dettato della legge speciale che lo regola, è fondato sul principio del richiamo alle norme del (nuovo) processo civile -che a sua volta è fondato sul sistema delle preclusioni e su un rigoroso rispetto del principio del contraddittorio- si può trarre da ciò il ragionevole convincimento che l’atto di costituzione meramente formale, che nulla deduce ed argomenta nella sostanza dei motivi di impugnativa, produca il necessario effetto della rivisitazione, <em>recte</em> della riapertura, del congegno processuale tipico rappresentato dalla memoria illustrativa e dalla gestione orale d’udienza. Ciò allorché la parte costituita in tale insufficiente maniera sviluppi i vari temi solo nel prosieguo del giudizio, in particolare solo nella memoria illustrativa finale. Il disequilibrio che si viene a creare tra le parti in tale contesto è palese e profondamente ingiusto.</p>
<p>Non vi è chi non veda, infatti, come un atto di costituzione meramente formale, costringa il ricorrente ad una non difesa nel prosieguo del giudizio, con conseguente frustrazione delle regole del contraddittorio, la cui lesione si manifesta in particolare, proprio all’atto della memoria illustrativa finale, il cui scopo fisiologico, nella logica processuale, sarebbe anche quello di puntualmente contro dedurre agli argomenti proposti in difesa dalla controparte –spesso per l’appunto totalmente assenti- facendo venire meno o riducendo fortemente la funzione precipua di tale terminale strumento processuale.</p>
<p>Vi sarebbe, in buona sostanza, a totale vantaggio della parte resistente, una illegittima traslazione della funzione della comparsa (<em>recte</em> dell’atto di costituzione) in direzione dell’atto finale del processo, la memoria illustrativa, sul cui contenuto la parte ricorrente può solamente contro dedurre all’udienza pubblica, la quale, però, nel suo fisiologico incedere in base alle generali regole, non tiene affatto conto di tale disequilibrio, atto ad inficiare ancora una volta la parità delle parti processuali, oltre che a ledere la legittima pretesa alla perfezione del contraddittorio.</p>
<p>Tale disequilibrio, invero, trova ulteriore conferma proprio nella attitudine cartolare (anche per scelta difensiva), tipica del processo amministrativo e per converso nella eccezionalità della difesa orale in udienza pubblica, che pone le repliche orali del ricorrente, avverso le difese scritte tardive avversarie, decisamente su un piano deteriore, rispetto alla possibilità di difesa scritta a mezzo della memoria illustrativa finale avverso gli argomenti già esaustivamente sviluppati nell’atto di costituzione esaustivo. E’ una questione sia di sostanza dei temi da trattarsi, che (e soprattutto di) tempistica. Utilizzando il classico gergo avvocatesco, trattasi del tempo che ha il Giudice per “leggersi le carte”.</p>
<p>L’istantaneità dell’udienza pubblica, infatti, per svariate ragioni –non ultima una fisiologica difficoltà in capo ai soggetti processuali nel fissare i concetti oggetto della discussione- ben difficilmente potrà permettere una compita ed esaustiva difesa nel rispetto delle regole del contraddittorio, allorché tutte le difese della parte resistente vengano dispiegate alla fine del giudizio: Si avverte così, in codesti casi, la necessità di un correttivo processuale.</p>
<p>Alla luce di tali valutazioni ed in presenza di tale condotta processuale della pubblica amministrazione, dovrebbe ritenersi ammissibile, ad esempio, nel processo amministrativo, la possibilità per il ricorrente leso nel suo diritto al contraddittorio, di deposito in udienza di note di replica in forma scritta, anche a prescindere dalla consuetudinaria e per certi versi “caritatevole” accettazione e/o consenso prestato dalla controparte, quale criterio di riequilibrio delle posizioni processuali, in conformità del resto col tipico meccanismo dell’alternanza degli atti processuali racchiuso, ad esempio, nell’art. 190 c.p.c. relativamente al deposito delle memorie conclusionali e di replica nel più moderno processo civile.</p>
<p>In conclusione, quindi, una compiuta difesa della resistente sin dall’atto di costituzione diventa onere anche sostanziale e non solo formale per il rispetto del principio del contraddittorio, nel pieno rispetto della Carta Costituzionale e della Convenziona Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo in tema di giusto processo.</p>
<p>L’art. 22 della L. TAR e l’applicazione che di esso ne fa la costante giurisprudenza amministrativa appare “cosa vecchia”, da cambiare.</p>
<p><em><strong>Luca Gadenz</strong></em><br />
avvocato del Foro trentino</p>
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		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 23:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Gadenz</dc:creator>
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